L’intervento di CIG ordinario è incompatibile per le unità produttive per le quali sia stato richiesto per lo stesso periodo l’intervento straordinario; quest’ultimo prevale se le cause sono coincidenti.
Il trattamento della CIG non può coesistere con il trattamento di mobilità in quanto mentre per la CIG deve sussistere la temporaneità dell’evento, la mobilità, al contrario, presuppone una situazione definitiva di esubero del personale.
Alcuni periodi di assenza dal lavoro non sono integrabili dalla CIG o perchè già coperti da indennità a carico dell’INPS (es.: gravidanza, etc.,) o per motivi vari (es.: volontà espressa dal lavoratore di adesione allo sciopero).
I periodi di esclusione dalla CIG sono per:
Le ore di allattamento sono considerate lavorative e pertanto integrabili
Per il lavoratore pensionato che sia posto in CIG, l’art. 7 del D.L. n. 791/1981, convertito in Legge n. 54 del 26/2/1982, dispone che:
"Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti".
Pertanto, all’importo della CIG, dovrà essere applicata la trattenuta giornaliera della pensione.
Cassa Integrazione Ordinaria e malattia (circ. n. 82/2009)
cassa integrazione guadagni a zero ore
La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione a 0 ore non è indennizzabile. Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIG a zero ore si possono verificare due casi:
cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia)
Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento CIG NON è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).
Congedo straordinario e CIG (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) (msg. n. 027168 del 25.11.2009)
Compatibilità
Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno modificato i criteri contenuti al punto 6 della circ. n. 171 del 4/8/1988 relativi alla compatibilità dell'integrazione salariale con lo svolgimento di attività autonoma o subordinata. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° co. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
La circ. n. 179 del 12/12/2002 fornisce alcuni esempi sia che si tratti di attività di lavoro dipendente, a tempo pieno o parziale, sia che si tratti di attività autonoma in cui l'incumulabilità va affermata fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.
E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S. (Contratti di Solidarietà), nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria), circ. n. 2749 G.S./9 dell’8/1/1986, punto 6.
E’ ammessa la coesistenza fra la richiesta di CIG ordinaria e i C.F.L. (Contratti di Formazione Lavoro, ora Contratti di Inserimento), con esclusione delle ore di addestramento teorico (circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986).
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, è possibile cumulare per intero le prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito (disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamento speciale edile, con esclusione della disoccupazione agricola e disoccupazione non agricola con requisiti ridotti) con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio):