La madre ha diritto a 2 ore al giorno di riposo per allattamento e l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere o 1 ora al giorno se l'orario stesso è inferiore.
Ai fini del diritto ai riposi e alla determinazione delle ore spettanti, va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale - circ. 95bis/2006 punto 7.1 - ne consegue che le ore di riposo per allattamento sono riconoscibili anche se sommate alle ore di recupero (quelle accumulate con il sistema della "banca ore") e anche se tale somma esaurisce l'intero orario giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro.
La madre in part-time orizzontale, tenuta da contratto ad una sola ora di lavoro nell'arco della giornata, può farla coincidere con il riposo giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro - circ. 95bis/2006 punto 7.2 -
I riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano nei casi di:
Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:
In caso di parto gemellare o plurimo le ore fruibili sono identificate secondo l’orario contrattuale di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.
Parto gemellare o plurimo (prospetto)
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Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere |
4 ore |
0 ore |
0 ore |
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3 ore |
1 ore |
1 ora |
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2 ore |
2 ora |
1 ora |
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1 ore |
3 ore |
2 ora |
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0 ora |
4 ore |
2 ore |
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Madre in astensione obbligatoria o facoltativa |
2 ore |
1 ore |
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Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere |
2 ore |
0 ore |
0 ore |
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1 ora |
2 ore |
1 ora |
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0 ora |
4 ore |
2 ora |
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Madre in astensione obbligatoria o facoltativa |
2 ore |
1 ora |
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