DURATA DELLA MOBILITÀ
La durata della mobilità viene fissata in base a requisiti posseduti al momento del licenziamento: anzianità aziendale, età e zona geografica .
- ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 12 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/01/2010.
- ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda del mezzogiorno. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 24 mesi. Essendo pero l'anzianità aziendale di soli 18 mesi, l'indennità sarà di 18 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/07/2010.
- ES.3: Anni 35, 25 mesi anzianità aziendale, azienda del mezzogiorno. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 24 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/01/2011.
E' però possibile che il termine subisca degli slittamenti, quando ad es l'assicurato si rioccupa a tempo determinato. Il termine temporale slitta così di tanti mesi quanti sono stati quelli del rapporto di lavoro a tempo determinato.
- ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione è 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 30/08/2009 (5 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/6/2010 ( l'indennità totale è sempre di 12 mesi)
- ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 l'assicurata entra in maternità obbligatoria fino al 30/08/2009 (5 mesi). Il termine prestazione è ancora 03/01/2010 ( la maternità prevale sulla mobilità , ma non ne fa slittare il termine.)
Tuttavia il termine definivo e' soggetto a una limitazione: lo slittamento del termine non può temporalmente eccedere il DOPPIO della durata iniziale (es: se la mobilità dura 12 mesi, il termine potrà slittare solo di altri 12 mesi e non oltre). Raggiunto questo limite, il termine rimane fissato definitivamente e qualsiasi periodo neutro non lo prolungherà più.
- ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 31/03/2010 (= 12 mesi. Att: vale anche nel caso di rioccupazioni per periodi frazionati la cui somma sia comunque di 12 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/1/2011 ( l'indennità totale e' sempre di 12 mesi).
- ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 31/12/2009 (9 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/9/2010 . Successivamente il 1/3/2010 si rioccupa a tempo determinato fino al 30/6/2010 ( 4 mesi). Il termine prestazione sarà 3/1/2011. Pur essendosi rioccupato per un periodo totale di 13 mesi, avendo raggiunto il limite temporale del "raddoppio", il termine resta fissato definitivamente al 3/1/2011 e qualunque altro rapporto di lavoro che verrà svolto fino a tale data non prolungherà più il termine della prestazione.