I destinatari del provvedimento di cui al decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione e che hanno la data di licenziamento che insiste nel periodo 31-10-2008/30-4-2010.
Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i requisiti previsti per il pagamento del prolungamento del sostegno del reddito in parola.
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che: