Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone con disabilità grave può essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più permessi al verificarsi di alcune condizioni e nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare handicappato (circ 211/1996, punto 1).
In presenza di più figli, tra i quali uno è persona con disabilità grave maggiore di 3 anni e uno senza disabilità grave di età inferiore (a 3 anni), affetto quest’ultimo da malattia comune, i genitori possono alternativamente beneficiare dei permessi non retribuiti per il figlio non handicappato indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.
In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave e l’altro non disabile grave entrambi di età inferiore a 3 anni ed entrambi affetti da malattia comune i genitori possono parallelamente beneficiare dei permessi non retribuiti l’uno per il figlio non handicappato e l’altro per il figlio portatore di handicap indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.
In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave di età inferiore a 3 anni e l’altro in allattamento è possibile cumulare i permessi orari (Circ. 128/2003, punto 4). E' possibile cumulare, in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, i permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio - msg. 11784/2007.
Il cumulo dei benefici può essere chiesto (circ 211/1996– Circ. 128/2003):
In presenza, nello stesso nucleo familiare, di più soggetti con disabilità grave, bisognosi di assistenza:
Se a richiedere i permessi è il padre lavoratore e la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli, ai fini della concessione di ulteriori giorni, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:
Dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il 2° grado (solo eccezionalmente entro il 3°)(HAND2 ./Parenti - ).
Se a richiedere i permessi sono il coniuge, i parenti o gli affini entro il 3° grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado (salvo particolarità ), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:
Dai lavoratori con disabilità grave (HAND3/Titolari - ).
Incompatibilità dei permessi
Strutture di ricovero pubbliche:
aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
Strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche:
Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (msg.3114/2018)
Come già evidenziato nella circ.n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).