La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia (timbrata e siglata dall'INPS) al datore di lavoro, su modello predisposto, corredata dalla documentazione necessaria, dopo 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento di handicap grave alla Commissione della ASL circ. 53/2008.
La domanda appena presentata:
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. circ. 53/2008 punto 4.
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4.
Ogni domanda vale per un solo handicappato.
Il lavoratore deve chiedere la modifica della domanda ogni volta che decide di cambiare i permessi da "a giorni" ad "a ore" e viceversa.
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:
Documentazione da allegare alla domanda (Circ. 128/2003):
o grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa (Circ. 128/2003, punto 2).
• certificazione provvisoria del medico specialista nella patologia denunciata della ASL competente. Tale certificazione potrà essere presa in considerazione solo se trascorsi almeno 90 giorni dalla richiesta del riconoscimento dell'handicap grave alla Commissione della ASL e nelle more del rilascio dell'attestazione dell'handicap grave della Commissione ASL (da presentare comunque non appena disponibile). La su indicata certificazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo della Commissione (senza limiti di tempo) circ. 32/2006 punto 5 - circ. 53/2008 punto 5
• modello HAND AGR. M (solo per gli operai dell’agricoltura).
• dichiarazione e sottoscrizione ,da parte dell’interessato al momento della presentazione della domanda HAND, della località della residenza anagrafica e dell’eventuale luogo ove lo stesso esplica l’attività lavorativa e l’indirizzo ove conseguentemente abitualmente dimora. (nuovi modelli di domanda - circ. 53/2008 punto 3);
• dichiarazione nella quale il lavoratore richiedente i permessi si dimostri consapevole che è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione e che, dopo il provvedimento definitivo della Commissione ASL, se negativo dovrà restituire quanto fruito in eccedenza circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5
Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.
• HAND1 (Genitori di Minori);
• HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari);
• HAND3 (Titolari);
• HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato/determinato).
N. B.: Il riconoscimento dell'handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)
In caso di adozione: