Al coniuge purché convivente (circ. 80/1995 punto 1, 8° capoverso) spettano 3 giorni al mese (circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in mezze giornate (circ 211/96, punto 4) o ad ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).
Parenti ed affini compreso il coniuge
Conviventi
I parenti e affini entro il terzo grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado * (salvo particolarità), lavoratori dipendenti, di persone con disabilità grave maggiorenni conviventi possono usufruire dei 3 giorni (frazionabili in mezze giornate o ad ore msg 15995/07 ,msg 16866/2007) di permesso mensile anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti, (circ. 90/2007)
Non conviventi
I parenti e affini entro il terzo grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado * (salvo particolarità) lavoratori dipendenti, di persone con disabilità grave handicappate maggiorenni non conviventi possono usufruire dei 3 giorni (frazionabili in mezze giornate o ad ore (per un massimo di 18 ore al mese) msg 15995/07 ,msg 16866/2007) di permesso mensile anche se l’assistenza non sia quotidiana purché, però, assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto elle esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità circ. 90/2007
Richieste presentate da più lavoratori per periodi determinati
Nel caso di richieste di permessi retribuiti presentate da più lavoratori per l'assistenza dello stesso soggetto con disabilità grave per brevi periodi determinati, si ritiene di poter concedere i permessi solo eccezionalmente e su specifica richiesta ad altro parente o affine, qualora si dimostri che il precedente unico fruitore (circ. 155/2010 punto 2.1), non poteva in quel momento prestare assistenza per eccezionali e temporanei eventi msg 4416/2007.
Criteri di concedibilità
L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico all'assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Il novellato comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.