Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (22G00114)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A (punto 27); 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1158  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'
professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che
attua l'accordo quadro  riveduto  in  materia  di  congedo  parentale
concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la  direttiva
96/34/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/41/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del  principio  della
parita' di trattamento fra gli  uomini  e  le  donne  che  esercitano
un'attivita' autonoma  e  che  abroga  la  direttiva  86/613/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
  Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei  sistemi
di sicurezza sociale; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53,  recante  disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  recante  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita, e, in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera a); 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 354; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la  tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 134; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  37  del
13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli
anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e  del  congedo  facoltativo
del padre, oltre a forme di  contributi  economici  alla  madre,  per
favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze, della giustizia, per le disabilita', e per la pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate  a  migliorare
la conciliazione tra  attivita'  lavorativa  e  vita  privata  per  i
genitori e i prestatori di  assistenza,  al  fine  di  conseguire  la
condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e  donne  e  la
parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. 
  2.  Nell'ottica  della  piena  equiparazione   dei   diritti   alla
genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi  e  gli  altri
istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente
specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni. 
                               Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) dopo la lettera a) e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)  per
"congedo di  paternita'"  si  intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, che ne fruisce in via  autonoma  ai  sensi  dell'articolo
27-bis del presente decreto;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per "congedo
di paternita' alternativo" si intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti
dall'articolo 28 del presente decreto;»; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il rifiuto,  l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis  e  17,
ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti   alla   richiesta   della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo  di  paternita'»,  e'
inserito il seguente articolo: 
      «Art. 27-bis (Congedo  di  paternita'  obbligatorio  (legge  28
giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24,  lett.  a;  legge  11  dicembre
2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 25  e  363)).  -  1.  Il  padre  lavoratore,  dai  due  mesi
precedenti la  data  presunta  del  parto  ed  entro  i  cinque  mesi
successivi, si astiene dal lavoro per  un  periodo  di  dieci  giorni
lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in  via  non
continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale,
anche in caso di morte perinatale del figlio. 
      2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata
a venti giorni lavorativi. 
      3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di
maternita' della madre lavoratrice. 
      4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. 
      5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre  che  fruisce  del
congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28. 
      6. Per l'esercizio del diritto,  il  padre  comunica  in  forma
scritta al datore di lavoro  i  giorni  in  cui  intende  fruire  del
congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni,  ove  possibile
in relazione all'evento nascita, sulla base della data  presunta  del
parto, fatte salve le condizioni di  miglior  favore  previste  dalla
contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione  puo'
essere  sostituita   dall'utilizzo,   ove   presente,   del   sistema
informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»; 
    d) all'articolo 28, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Congedo di paternita' alternativo»; 
    e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge  9  dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). -  1.  Per  il  congedo  di  cui
all'articolo  27-bis   e'   riconosciuta   per   tutto   il   periodo
un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento  della  retribuzione.
Il  trattamento  economico  e  normativo  e'  determinato  ai   sensi
dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. 
      2. Per  il  congedo  di  cui  all'articolo  28  il  trattamento
economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli  22
e 23.»; 
    f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Trattamento previdenziale). - 1. Per i congedi di cui
al presente capo il  trattamento  previdenziale  e'  quello  previsto
dall'articolo 25.»; 
    g) dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente: 
      «Art. 31-bis (Sanzioni).  -  1.  Il  rifiuto,  l'opposizione  o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza  dal  lavoro  di  cui
all'articolo 27-bis sono puniti con  la  sanzione  amministrativa  da
euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le
sanzioni previste all'articolo 18.»; 
    h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non  superiore
a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei
confronti del  quale  sia  stato  disposto,  ai  sensi  dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.  In
quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al  congedo  non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di  affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi  di
congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno  di
vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per  tre  mesi,
non  trasferibili,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in  alternativa  tra
loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva  di
tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore,  allo  stesso  spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un  periodo
massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia  stato  disposto,   ai   sensi
dell'articolo 337-quater del Codice civile,  l'affidamento  esclusivo
del figlio  ad  un  solo  genitore,  a  quest'ultimo  spetta  in  via
esclusiva anche la fruizione del  congedo  indennizzato  riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita'  e'  calcolata
secondo quanto previsto all'articolo 23.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  tutto  il
periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta
alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30  per  cento
della retribuzione.»; 
      3) al comma 3, le parole «fino  all'ottavo  anno  di  vita  del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita'
pari al 30 per cento»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo
parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano
riduzione  di  ferie,  riposi,  tredicesima  mensilita'  o  gratifica
natalizia,  ad  eccezione   degli   emolumenti   accessori   connessi
all'effettiva  presenza  in  servizio,  salvo   quanto   diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva.»; 
    l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i  sei  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»; 
    m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e, ove rilevati nei  due  anni  antecedenti  alla  richiesta
della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di  analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il
coniuge convivente di  soggetto  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5
febbraio 1992, n. 104,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro
trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati,
ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile  di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il
convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36,  della  medesima
legge. In caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione  civile
o del convivente di fatto, hanno diritto  a  fruire  del  congedo  il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,  mancanza  o  in
presenza di patologie invalidanti del  padre  e  della  madre,  anche
adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei  figli  conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di  patologie  invalidanti
dei figli conviventi,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  uno  dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza,  decesso  o
in presenza di patologie invalidanti di  uno  dei  fratelli  o  delle
sorelle conviventi, ha diritto a fruire  del  congedo  il  parente  o
l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto  al  congedo  di
cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza  sia
stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»; 
    o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  art.  31,
comma 3)). - 1. L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  negli
articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis  e  45  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di cui agli articoli  39,  40,  41,  42,  42-bis  e  45,  ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di  genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  o  di  analoghe  certificazioni
previste dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il  conseguimento  delle
stesse certificazioni»; 
    p) all'articolo 52, comma 1, dopo le  parole  «euro  2.582»  sono
aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    q) all'articolo 53, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di  cui  all'articolo  18-bis  del
decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,  ove  rilevata  nei
due  anni  antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione  della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi   ordinamenti,
impedisce  al  datore  di  lavoro  il  conseguimento   delle   stesse
certificazioni»; 
    r) all'articolo 54: 
      1) al  comma  7,  le  parole  «di  cui  all'articolo  28»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»; 
      2) al comma 8, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni.»; 
    s)  all'articolo  56,  comma  4-bis,  le  parole   «la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo  54,  comma  8.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»; 
    t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter.  Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o   di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici  di  cui  al  presente
articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi
antecedenti i due mesi prima del parto.»; 
    u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici»
sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola  «madri»  e'
sostituita dalla seguente: «genitori»; 
    v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui  all'articolo  17,  comma  3,  l'indennita'  di   maternita'   e'
corrisposta anche per i periodi antecedenti  i  due  mesi  prima  del
parto.». 
                               Art. 3 
 
            Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Divieto  di  discriminazione).  -  1.  E'  vietato
discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori
che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della
presente legge, agli articoli 33 e  42  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151, all'articolo 18,  comma  3-bis,  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, e  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, nonche'  di  ogni  altro  beneficio  concesso  ai
lavoratori medesimi  in  relazione  alla  condizione  di  disabilita'
propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 
      2. I giudizi  civili  avverso  atti  e  comportamenti  ritenuti
discriminatori  in  base   al   presente   articolo   sono   regolati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
      3. Chi intende agire in giudizio per  il  riconoscimento  della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente  articolo
e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione  previste
dai  contratti  collettivi,   puo'   promuovere   il   tentativo   di
conciliazione ai sensi dell'articolo  410  del  codice  di  procedura
civile. 
      4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo  per
il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.»; 
    b) all'articolo 33: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  La  lavoratrice
madre o, in alternativa, il  lavoratore  padre,  anche  adottivi,  di
minore con disabilita' in situazione di gravita' accertata  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai  rispettivi  datori  di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino  a  3  anni
del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  lavoratore
dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni  di
permesso mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa,
anche  in  maniera  continuativa,  per  assistere  una  persona   con
disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo
pieno, rispetto alla  quale  il  lavoratore  sia  coniuge,  parte  di
un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  20
maggio 2016, n. 76, convivente di fatto  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 36, della medesima legge, parente o  affine  entro  il  secondo
grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori  o  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile o del  convivente  di  fatto,  ovvero
qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti  o  abbiano
compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto  a
parenti o affini entro il terzo grado della persona  con  disabilita'
in situazione di gravita'. Fermo restando il  limite  complessivo  di
tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in
situazione di gravita',  il  diritto  puo'  essere  riconosciuto,  su
richiesta, a piu' soggetti tra quelli  sopra  elencati,  che  possono
fruirne in via alternativa tra loro.  Il  lavoratore  ha  diritto  di
prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita'  in
situazione di gravita', a condizione che  si  tratti  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile di  cui  all'articolo  1,  comma  20,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi
dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o  di  un  parente  o
affine entro il primo grado  o  entro  il  secondo  grado  qualora  i
genitori o il coniuge della persona con disabilita' in situazione  di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'  oppure  siano  anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Ai  permessi  di
cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli
32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del  citato  decreto
legislativo n. 151 del 2001.»; 
      4) dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  I
lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2  e  3  del
presente articolo hanno diritto di priorita' nell'accesso  al  lavoro
agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge  22  maggio
2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano  ferme  le
eventuali previsioni piu' favorevoli  previste  dalla  contrattazione
collettiva nel settore pubblico e privato.»; 
      5) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto  il  seguente:  «7-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  cui
al presente articolo, ove rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81 
 
  1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 4, primo periodo, le parole  «massimo  pari  a  sei
mesi entro i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle  seguenti:
«pari a tre mesi ciascuno entro i  primi  dodici  anni  di  vita  del
bambino. Entro lo  stesso  termine,  i  genitori  hanno  diritto,  in
alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.» e le  parole
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»; 
      2) dopo il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Il
rifiuto, l'opposizione o  l'ostacolo  all'esercizio  dei  diritti  di
assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7,  ove  rilevati  nei  due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    b) l'articolo 18: 
      1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I  datori
di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi  per  l'esecuzione
della prestazione di lavoro in modalita' agile sono  tenuti  in  ogni
caso  a  riconoscere  priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle  lavoratrici  e
dai lavoratori con figli fino a dodici anni di  eta'  o  senza  alcun
limite di eta' nel caso di figli  in  condizioni  di  disabilita'  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
La stessa priorita' e' riconosciuta da parte  del  datore  di  lavoro
alle richieste  dei  lavoratori  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai  sensi  dell'articolo
1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice  o
il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non puo' essere
sanzionato, demansionato,  licenziato,  trasferito  o  sottoposto  ad
altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla»; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito  il  seguente:  «3-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro  agile,
secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati  nei  due  anni
antecedenti alla richiesta  della  certificazione  della  parita'  di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste  dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  4,  dopo  la  parola  «coniuge»  sono  inserite  le
seguenti: «la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1,  comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il  convivente  di  fatto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge»; 
    b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  La  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  richiede   la
trasformazione del contratto, ai sensi dei commi  4  e  5,  non  puo'
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o  sottoposto
ad altra misura organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti  o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla.». 
      5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5
e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla  richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto-legislativo  11  aprile  2006,  n.   198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 6 
 
              Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53 
 
  1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4,
e'  aggiunto  il  seguente:  «4-ter.  Il  rifiuto,  l'opposizione   o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui  al
presente  articolo,  ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
                               Art. 7 
 
        Interventi per la promozione delle misure a sostegno 
             dei genitori e dei prestatori di assistenza 
 
  1. Al fine di migliorare la conoscibilita' della normativa e  degli
strumenti di sostegno della genitorialita' e delle attivita' di cura,
entro diciotto mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei
progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici
servizi digitali per l'informazione  e  l'accesso  ai  congedi  e  ai
permessi disponibili per i lavoratori con responsabilita' di cura. 
  2. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dell'interno,  della
salute e con i Ministri delegati per gli  affari  regionali,  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  e  per  le  disabilita',  adotta
iniziative di carattere informativo per accrescere  la  conoscenza  e
promuovere  l'utilizzo  dei  congedi  e  permessi  disciplinati   dal
presente decreto legislativo, provvedendo altresi' ad assicurare  che
le Aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  i  servizi
socio-sanitari  e  anagrafici   forniscano   informazioni   complete,
accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalita'  di
fruizione degli stessi. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
                               Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Istituto nazionale per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP) presenta annualmente,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e  al  Parlamento,  una  relazione  concernente  la  fruizione  degli
istituti  oggetto  del  presente  decreto  legislativo,  al  fine  di
consentirne  il  monitoraggio  e  la  valutazione,  con   particolare
riguardo agli impatti sulla parita' di genere nel mercato del  lavoro
e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei
carichi  di  cura.  La  relazione  comprende,  altresi'  uno   studio
sull'interazione   tra   i   diversi   tipi   di   congedo   previsti
dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione  ed  i  congedi  per
motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi. 
  2. Con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n.  241,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  (INAPP)
definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui  al  comma  1,
anche con riferimento ai criteri e alle modalita' di  monitoraggio  e
alle tempistiche. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle  attivita'  previste  dai  commi  1  e  2
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente  decreto,
valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022,  197,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per  l'anno  2024,  206,8
milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni
di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2031 si provvede quanto a: 
    a) 20,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42,3 milioni di euro per
l'anno 2023, 43,4 milioni di euro per l'anno 2024,  44,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, 45,4 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  46,7
milioni di euro per l'anno 2027, 48,0  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 49,l milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e a 51,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il  recepimento
della normativa europea di cui all'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    b) 75,8 milioni di euro per l'anno 2022, 155,1  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 158,7 milioni di euro per l'anno 2024, 162,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 166,0 milioni di euro per l'anno 2026, 169,9
milioni di euro per l'anno 2027, 173,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 177,8 milioni di euro per l'anno 2029, 181,9  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031 mediante le economie derivanti dall'articolo 10. 
  2. L'INPS effettua il  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo
le relative informazioni al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche  ai  fini
dell'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
                               Art. 10 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    b) l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali del 22 dicembre 2012. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Stefani,    Ministro     per     le
                                  disabilita' 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
  • Visite: 116