Eureka Previdenza

Messaggio 4192 del 24 novembre 2023

Oggetto
Riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale in favore dei lavoratori disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020. Ulteriori chiarimenti in materia di pensione anticipata per i lavoratori precoci
Premessa

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il presente messaggio si forniscono indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale.

Ai fini del riconoscimento del predetto beneficio per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione, si forniscono altresì ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. Accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020

L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.

Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e ha previsto al successivo comma 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

La previsione di cui al citato articolo 14 è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021.

Sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.


2. Ulteriori chiarimenti in materia di riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione (lettera a) del comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato.

Si conferma, pertanto, che come previsto al paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Si ricorda inoltre che, con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019 (cfr. il paragrafo 8 della circolare n. 62 del 2022).
L’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Twitter Facebook