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Lavoratori precoci
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
(circ.99/2017)
Il comma 201 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che è in possesso dei requisiti giuridici indicati al comma 199 della legge medesima ed illustrati in questa circolare.
Per tale personale, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto è stata differita dalla norma in esame alla data di raggiungimento, da parte dell’interessato, del “momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione” dell’indennità di fine servizio comunque denominata, “secondo le disposizioni dell’art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
In altre parole, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti dall’art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In tali fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.