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Lavoratori precoci
Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
(circ.99/2017)
Sulla base del comma 205 “il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 invece, l’applicazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.