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Lavoratori precoci
Rifinanziamento beneficio “precoci”
(circ.33/2018)
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 dall’articolo 1, comma 162, lett. i), della legge di bilancio 2018, il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, a domanda, nel limite :
- di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018,
- di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019,
- di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
- di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021,
- di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e
- di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.