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Adeguamento alla speranza di vita
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Beneficiari della norma
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Comunicazioni dell’Inps
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Criteri di monitoraggio e salvaguardia
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Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
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Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
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Domanda di riconoscimento del diritto e monitoraggio del beneficio
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Domanda e decorrenza della pensione
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Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
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Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo
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Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni
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Lavoratori precoci
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Modalità di trasmissione delle domande
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NASpI e pensione ai lavoratori precoci
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Requisiti soggettivi
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Requisito contributivo
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Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
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Rifinanziamento beneficio “precoci”
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Risposte a quesiti
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Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
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Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni
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Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
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Lavoratori precoci
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico
(circ.99/2017)
Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
I possibili esiti sono i seguenti:
- riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
- riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
- il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento.
In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.