La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio
L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
L’aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).
Aggiornamento del data base
Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:
|
Codice |
Descrizione |
|---|---|
|
0710 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00, |
|
0711 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn |
|
0712 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.
Compensazione con situazioni debitorie pregresse
Sono state contestualmente completate le operazioni di verifica della 14.a corrisposta sulla base del reddito dell’anno 2011 (campagna 2012).
Il confronto tra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2011, ha determinato, nel caso di superamento dei limiti reddituali, la revoca totale parziale del beneficio attribuito a suo tempo in via provvisoria.
Sulla corta dei criteri illustrati al precedente punto 3.3., la revoca ha riguardato la somma erogata nel 2012, nel caso di corresponsioni successive alla prima, ovvero le somme erogate negli anni 2011 e 2012, nel caso di prima concessione nel 2011 e seconda concessione nel 2012.
Al fine di arrecare ai pensionati il minor danno possibile, in tali casi si procederà al recupero compensando il debito con il credito spettante a titolo di quattordicesima relativa all’anno 2014.
Agli interessati viene inviata a livello centrale apposita comunicazione.
Per consentire alle strutture territoriali di fornire una adeguata informativa, saranno trasmesse alle sedi regionali le liste dei soggetti interessati.