La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.
Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel computo (vedi rilevanza 26):
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi (vedi rilevanza 26):
Sono altresì da non considerare i redditi:
Anno di riferimento del reddito
Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.
La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima.
Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero dell’anno 2013. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Requisiti reddituali per l’anno 2026 (msg.2052/2026)
A) Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla somma aggiuntiva viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Pertanto, per l’anno 2026,rilevano i seguenti redditi:
in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno2026;
in caso di concessione successiva alla prima:
B) Limiti di reddito
Per il diritto alla somma aggiuntiva viene preso in considerazione il reddito annuo del pensionato che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sotto riportata.
Gli importi previsti, a parità di contribuzione, sono differenziati in base alla fascia di reddito annuo del pensionato (fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il Trattamento Minimo - T.M.).
Inoltre, è prevista una c.d. clausola di salvaguardia nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante. Conseguentemente l’importo della somma aggiuntiva viene corrisposto come risultante della differenza fra il predetto limite maggiorato e il reddito del pensionato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2026.
Somma aggiuntiva Anno 2026 (T.M. mensile: € 611,85)
|
Anni di contribuzione |
T.M. annuo x 1,5 (tabella A) |
T.M. annuo x 2 (tabella B) |
|||
|
Lavoratori |
Lavoratori |
Fino a € |
Tra |
Tra |
Oltre |
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 437 |
Max |
€ 336 |
Max |
|
Lavoratori |
Lavoratori |
Fino a € |
Tra |
Tra |
Oltre |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 546 |
Max |
€ 420 |
Max |
|
Lavoratori |
Lavoratori |
Fino a € |
Tra |
Tra |
Oltre |
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 655 |
Max |
€ 504 |
Max |
Limiti di reddito per l'anno 2025 (msg.1966/2025)
Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2025 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2021.
In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo (T.M.).
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025.
Quattordicesima Anno 2025 (T.M. mensile: € 603,40)
|
Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.867,29 |
Tra € 11.867,30 e € 15.688,40 |
Oltre € 15.688,40 |
|
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.) |
≤ 18 anni (≤ 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max € 12.203,30 |
€ 336,00 |
Max € 16.024,40 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.892,29 |
Tra € 11.892,30 e € 15.688,40 |
Oltre €15.688,40 |
|
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr) |
> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤1.456 ctr.) |
€ 546,00 |
Max € 12.312,30 |
€ 420,00 |
Max € 16.108,40 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.917,29 |
Tra € 11.917,30 e € 15.688,40 |
Oltre € 15.688,40 |
|
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.) |
> 28 anni (≥ 1.457 ctr.) |
€ 655,00 |
Max € 12.421,30 |
€ 504,00 |
Max € 16.192,40 |
Limiti di reddito per l'anno 2024 (msg.2362/2024)
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Quattordicesima Anno 2024 – limiti reddituali
(T.M. mensile € 598,61 – T.M. annuale € 7.781,93)
|
Anni di contribuzione |
T.M. annuo x 1,5 (tabella A) |
T.M. annuo x 2 (tabella B) |
|||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a € 11.672,90 |
Tra € 11.672,91 e € 11.773,89 |
Tra € 11.773,90 e € 15.563,86 |
Oltre € 15.563,86 |
|
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max € 12.109,90 |
€ 336,00 |
Max € 15.899,86 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a € 11.672,90 |
Tra € 11.672,91 e € 11.798,89 |
Tra € 11.798,90 e € 15.563,86 |
Oltre € 15.563,86 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Fino a
€ 11.672,90 |
Tra € 11.672,91 e € 11.823,89 |
Tra € 11.823,90 e € 15.563,86 |
Oltre
€ 15.563,86 |
|
> 25 anni (> 1.301 ctr.) |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 655,00
|
Max € 12.327,90 |
€ 504,00 |
Max € 16.067,86 |
Limiti di reddito per l'anno 2019 (2403/2019)
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2019 calcolati in base all’indice di rivalutazione per l’anno 2019, pari all’ 1,1%.
|
Anno 2019(TM mensile € 513,01) |
|||||
| Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.104,69 |
Tra €10.104,70 e € 13.338,26 |
Oltre€13.338,26 |
|
<15 anni (<780 ctr.) |
<18 anni (<936 ctr.) |
€437,00 |
Max €10.440,70 |
€336,00 |
Max €13.674,26 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.129,69 |
Tra€10.020,70 e € 13.338,26 |
Oltre€13.338,26 |
|
> 15<25 anni (>781<1.300 ctr.) |
> 18<28 anni (>937<1.456 ctr.) |
€546,00 |
Max €10.549,70 |
€420,00 |
Max €13.758,26 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.154,69 |
Tra €10.154,70 e € 13.338,26 |
Oltre €13.338,26 |
|
> 25 anni (>1.301 ctr.) |
> 28 anni (>1.457 ctr.) |
€655,00 |
Max €10.658,70 |
€504,00 |
Max €13.842,26 |
Limiti direddito per l'anno 2018 (msg.2389/2018)
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2018 calcolati in base all’indice di rivalutazione previsionale per l’anno 2018, pari all’1,1%.
|
Anno 2018 (TM mensile € 507,42) |
|||||
|
Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €9.995,68 |
Tra €9.995,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
|
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max €10.331,69 |
€ 336,00 |
Max €13.528,92 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.020,68 |
Tra€10.020,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
|
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 546,00 |
Max €10.440,69 |
€ 420,00 |
Max €13.612,92 |
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.045,68 |
Tra €10.045,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
|
> 25 anni (>1.301 ctr.) |
> 28 anni (>1.457 ctr.) |
€ 655,00 |
Max €10.549,69 |
€ 504,00 |
Max €13.696,92 |
Importo della somma aggiuntiva dal 2017 (msg.1366/2017)
|
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2017 |
|
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
437 |
|
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
546 |
|
Oltre 25 |
Oltre 28 |
655 |
|
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
|
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
|
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
|
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017 |
|
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||||
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
262 |
336 |
437 |
|
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
327 |
420 |
546 |
|
Oltre 25 |
Oltre 28 |
392 |
504 |
655 |
|
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||||
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
||
|
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
||
|
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
||
Limiti di reddito e calcolo della somma aggiuntiva fino al 2016
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
| Anni di contribuzione |
Anno 2016 (msg.2831/2016) |
|||||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
|
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni |
€ 501,89 |
€ 6.524,57 |
€ 9.786,86 |
€ 336,00 |
€ 10.122,86 |
|
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.206,86 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.290,86 |
|||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2015 (circ.130/2015) |
|||||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
|
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni |
€ 501,89 |
€ 6.524,57 |
€ 9.786,86 |
€ 336,00 |
€ 10.122,86 |
|
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.206,86 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.290,86 |
|||
|
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per l’anno 2015 pari a 0.2% |
||||||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2014 |
|||||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma |
Limite |
|
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 501,38 |
€ 6.517,94 |
€ 9.776,91 |
€ 336,00 |
€ 10.112,91 |
|
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.196,91 |
|||
|
> 25 anni (> 1.301 ctr.) |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.280,91 |
|||
|
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo* per l’anno 2014 pari a 1,1% |
||||||
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM |
TM |
TM annuo |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito massimo |
|
Anni di contribuzione |
Anno 2013 (msg.10462/2013) |
|||||
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 495,43 |
€ 6.440,59 |
€ 9.660,89 |
€ 336,00 |
€ 9.996,89 |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 10.080,89 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 10.164,89 |
|||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2012 (msg.10575/2012) |
|||||
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 481,00 |
€ 6.253,00 |
€ 9.379,50 |
€ 336,00 |
€ 9.715,50 |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.796,50 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.883,50 |
|||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2011 (msg.13742/2011) |
|||||
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 467,43 |
€ 6.076,59 |
€ 9.114,89 |
€ 336,00 |
€ 9.450,89 |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.534,89 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.618,89 |
|||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2010 |
|||||
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 460,97 |
€ 5.992,61 |
€ 8.988,92 |
€ 336,00 |
€ 9.324,92 |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.408,92 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.492,92 |
|||
|
Anni di contribuzione |
Anno 2009 |
|||||
|
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 457,76 |
€ 5.950,88 | € 8.926,32 | € 336,00 |
€ 9.262,32 |
|
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.346,32 |
|||
|
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.430,32 |
|||