Prestazione Universale

Presentazione della domanda

(msg.4490/2024)

La Prestazione Universale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 è erogata dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente messaggio.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni), direttamente, attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso:

  • > “Sostegni, Sussidi e Indennità” 
  • > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”
  • > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)” o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001.

La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

La lavorazione viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento, se successivo.

La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda. 

Modalità di compilazione della domanda

La procedura per l’inoltro della domanda prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la prestazione. In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:

  • cittadinanza;
  • residenza;
  • contatti

Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.

Nelle ipotesi in cui il richiedente sia un

  • cittadino extracomunitario o
  • un apolide, titolare di permesso di soggiorno utile

per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve inserire gli estremi del relativo documento. Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:

  • valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro;
  • titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.

In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:

  • verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
  • decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;
  • verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
  • verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.

Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione dello specifico questionario come indicato al paragrafo 1.2 del presente messaggio.

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