La norma in esame prevede, ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo, l’accertamento di due requisiti reddituali:
Spetta a condizione che il soggetto:
Il comma 8 prevede che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
Il comma 9 prevede che qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il Casellario centrale dei pensionati provvede a individuare l’Ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo in esame, che provvederà negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dal comma 7.
Il comma 10 prevede che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.