Cumulo pensione-redditi da lavoro
Dichiarazione per gli iscritti all’INPGI
(msg.3077/2024)
Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio), e dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).
Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI.
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