Il titolare di trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la gestione separata e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della gestione separata, la pensione supplementare di cui all’articolo 1 comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 con il computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996.
I requisiti richiesti per il conseguimento della pensione supplementare in computo a carico della gestione separata sono quelli dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 richiamati dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996.
Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il soggetto:
Si precisa che sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.
Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in base a normative previgenti (circolare n. 60 del 15.05.2008, messaggio n. 11137 del 15.05.2008, messaggio n. 219 del 2013, p.3).