Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:
Con l’esercizio della predetta facoltà l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata.
Pertanto la prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 335 del 1995, i requisiti di accesso e di calcolo applicati ai sopraelencati trattamenti sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31.12.1995.