Una tantum ai superstiti
Condizioni per il diritto
(circ.104/2003)
L'articolo 2 del decreto in parola dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti a condizione che:
- non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335, alla data del decesso dell'assicurato.
Si ricorda che i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il riconoscimento del diritto a pensione in favore dei superstiti di assicurato sono:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte (articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- ovvero quindici anni di contribuzione (articolo 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55 ed articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
Si rammenta che in deroga ai requisiti contributivi di cui sopra, i superstiti di iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:
- la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici(v. circolare n. 262 - del 3 dicembre 1984, p. 3).
Da ultimo si ricorda che i superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando:
- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale IVS o che ne comporti l'esclusione o l'esonero.
Per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte II, punto 3).
Per quanto riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità in parola deve far valere alla data del decesso del dante causa, vedi l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione.
Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare n. 303 del 14 dicembre 1995).
La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso12).
Ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità una tantum le condizioni illustrate sopra sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi, qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita INAIL o di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri aventi titolo.
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