L'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2003 dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.
il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la responsabilità della separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, ha diritto all'indennità nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (circolare n. 277 del 28.12.1989);
i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;
genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità;
fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità.