Messaggio 1606 del 21 maggio 2025

Oggetto
Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time. Chiarimenti

A seguito dell’incremento delle assunzioni dei lavoratori con contratti di lavoro part-time, nonché in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pubblicazione del messaggio n. 55 del 2 gennaio 2008 (Allegato n. 1), in considerazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito all’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.

Con il citato messaggio n. 55 del 2008 l’Istituto ha fornito disposizioni circa la possibilità di effettuare l’accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che durante i periodi di aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risultasse essere iscritto presso più forme di previdenza, precisando che: “l’accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa”.

Inoltre, nel medesimo messaggio è stato precisato che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro […] non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata”.

Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento sussiste la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).

Conseguentemente, al fine di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

Tanto premesso, si precisa che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del presente messaggio, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga

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Messaggio 949 del 18 marzo 2025

Oggetto
Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale. Ulteriori indicazioni operative

Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024 sono state fornite le prime indicazioni operative per la gestione della nuova prestazione economica, riconosciuta alle persone anziane non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento, denominata Prestazione Universale (cfr. gli artt. da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29).


L’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024 prevede che le modalità attuative e operative della Prestazione Universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, devono essere disciplinate con decreto attuativo emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro l'Economia e delle finanze.

Tale decreto, sottoscritto dai Ministeri competenti, è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Tanto premesso, in attesa della registrazione del decreto attuativo, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni per la gestione della Prestazione Universale.


1. Diritto di opzione 

La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’articolo 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, stabilisce che l’interessato per poter usufruire della Prestazione Universale deve espressamente optare a favore di questa, e che la medesima, quando fruita, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021.

Come specificato nel messaggio n. 4490/2024, per quanto attiene alle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle predette prestazioni.

L’esercizio dell’opzione comporta, pertanto, la conseguente cessazione dell’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

In particolare, si specifica che l’opzione attiene esclusivamente agli eventuali ulteriori contributi di cui al secondo periodo del citato comma 164, erogati dagli ATS per remunerare il lavoro di cura svolto dagli operatori titolari di un rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.

In tale senso la procedura verrà implementata con l’invio automatico della comunicazione agli ATS di riferimento dell’informazione relativa all’opzione esercitata dall’interessato. Nelle more ciascuna Sede dovrà procedere a trasmettere specifica PEC agli ATS competenti ai fini della notifica della dichiarazione rilasciata dal richiedente la Prestazione Universale nel caso di accoglimento della relativa domanda (elenco consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Ambiti Territoriali Sociali”). Analoga comunicazione via PEC sarà comunque trasmessa agli ATS anche in caso di dichiarazione negativa ai fini del controllo di veridicità della dichiarazione rilasciata.


2. Reversibilità della scelta e rinuncia

Come previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29/2024, la scelta a favore della Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare alla medesima con il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della legge n. 234/2021 presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale dell’Istituto. In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di accompagnamento.

Contestualmente, l’INPS comunica al competente ATS la rinuncia alla Prestazione Universale per assicurare il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza. L’ATS provvederà a comunicare all’INPS l’esito del ripristino e la relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della Prestazione Universale - quota integrativa - spettante per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data di effettivo ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza. Nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere, da parte degli ATS, al ripristino in tempi certi e definiti, gli stessi provvederanno a darne notizia all’Istituto ai fini della riattivazione della Prestazione Universale - quota integrativa - nelle more del ripristino delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164.

Sarà cura degli ATS fornire tempestivamente all’INPS la comunicazione di avvenuto rispristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza ai fini della conseguente decadenza dalla Prestazione Universale.

Nei casi in cui alla rinuncia della Prestazione Universale non segua, senza soluzione di continuità, il ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza, il beneficiario può comunque rinunciare all’erogazione da parte dell’INPS della quota integrativa, fino al ripristino dei contributi stessi.

Inoltre, al percettore della Prestazione Universale, che rinunci alla stessa e che non abbia percepito, prima di accedere a tale beneficio, i contribuiti di cui all’articolo 1, comma 164, continuerà a essere garantita l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Al fine di escludere la duplicazione di fruizione di prestazioni incompatibili, i titolari della Prestazione Universale, in sede di domanda, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di percepire/non percepire altri contributi riassorbibili di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021.

L’INPS, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del medesimo D.P.R. effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

3. Controlli automatizzati sui requisiti di accesso alla prestazione

A seguito dell’invio della domanda vengono effettuati in automatico i controlli sui requisiti di accesso e, se positivi, nella procedura di gestione della prestazione viene evidenziato lo stato di avanzamento della pratica. In particolare, vengono rilevati:

a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti, e l’inoltro della richiesta alla Commissione Medico Legale dell’INPS per l’individuazione del livello assistenziale gravissimo;

b) l’invio alla Struttura territoriale competente nelle ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti.

Si rappresenta che l’invio alla Struttura territoriale è previsto per tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati. In tali casi è la Struttura territoriale dell’Istituto a effettuare le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la Struttura territoriale emette il provvedimento di reiezione della richiesta di prestazione.

3.1 Controllo sull’attestazione ISEEIl richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

 

Per i soli mesi di gennaio e febbraio è possibile, in mancanza dell’ISEE sociosanitario dell’anno corrente valido, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell’anno precedente. Dal mese di marzo, invece, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. Il pagamento riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), correttamente attestata e non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso di una nuova DSU a cui consegue un ISEE superiore a 6.000 euro il beneficio decade.

 

Nelle ipotesi in cui il controllo automatizzato non intercetti un ISEE sociosanitario nello stato di “Completa ed attestata”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territoriale competente per le opportune verifiche. In caso di esito positivo dei controlli la domanda viene inviata al controllo successivo.

3.2 Controllo sul pagamento dell’indennità di accompagnamento

Il controllo relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto. Se la procedura verifica la presenza del pagamento dell’indennità di accompagnamento, il controllo si considera positivo e la domanda, qualora siano soddisfatti anche tutti gli altri requisiti amministrativi, viene inoltrata al Centro Medico Legale dell’INPS per l’istruttoria sanitaria, relativa all’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo. Qualora, invece, il pagamento dell’indennità di accompagnamento non risultasse presente o risultasse sospeso, la domanda viene inoltrata alla Struttura territoriale competente dell’Istituto per la relativa istruttoria. In caso di esito positivo dei controlli l’istanza viene trasmessa al Centro Medico Legale per le valutazioni di competenza.

 

4. Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

 

Con il messaggio n. 4490/2024 è stato illustrato il criterio per l’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.

 

Con il presente messaggio, in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2024, n. 200, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data 24 dicembre 2024, che ha adottato le conclusioni approvate dalla Commissione tecnico scientifica nominata il 16 ottobre 2024, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla valutazione del "Livello di bisogno Assistenziale Gravissimo". che è determinato sulla base di un doppio criterio:

 

-    criterio sanitario, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità "di livello gravissimo";

-    criterio sociale, riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto.

 

 

 

4.1 Criterio sanitario

 

Per quanto attiene alla valutazione del criterio sanitario per il riconoscimento della "disabilità gravissima" la competenza è attribuita a un’apposita Commissione medica costituita, di norma, da 3 medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS competente per territorio.

 

Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico specializzato in medicina legale può essere nominato presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale.

 

La Commissione medica è da considerarsi valida quando è costituita da almeno i seguenti due medici: un presidente (responsabile del Centro Medico Legale o suo delegato) e un altro medico dell’INPS.

 

Ai fini della valutazione, la Commissione medica opera con le seguenti modalità:

 

-    giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni precise e puntuali delle condizioni patologiche contenute nell'articolo 3 e negli Allegati n. 1 e n. 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016 (Allegato n. 1);

 

o

 

-    giudizio di valutazione medico-legale sull’ulteriore condizione prevista dal D.M. n. 200/2024 di "necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte". La "necessità di assistenza continua 24 ore su 24" deve essere intesa come "sorveglianza attiva" e ininterrotta, non esclusivamente medico-infermieristica e non necessariamente correlata a una condizione di dipendenza vitale da apparecchiature o dispositivi medici che sostengono o sostituiscono funzioni vitali. Tale requisito riguarda anziani che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche o, comunque, bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica.

 

L’accertamento, svolto dal Centro Medico Legale INPS, della disabilità di livello gravissimo è effettuata agli atti (cfr. l’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato. Il D.M. n. 200/2024 elenca la tipologia documentale che può essere utile ai fini della valutazione sanitaria:

 

-    assistenza specialistica ambulatoriale;

-    percorso assistenziale integrato;

-    cure palliative domiciliari;

-    centro residenziale di Cure palliative – Hospice;

-    assistenza ospedaliera;

-    servizi di prestazione sociale.

 

La Commissione medica, se ritiene la documentazione insufficiente, può richiedere una integrazione documentale, ai fini di maggiore specificità ed esaustività rispetto al requisito della “continuità assistenziale".
 

4.2 Criterio sociale

Il criterio sociale attiene alla valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo ed è determinato sulla base del punteggio attribuito alle risposte inserite, nel questionario presente nella domanda, dal richiedente la Prestazione Universale secondo le indicazioni previste dal D.M. n. 200/2024.

Il questionario descrive il contesto della condizione familiare e socio-abitativa del cittadino. Le domande, come evidenziato nel messaggio n. 4490/2024, riguardano la composizione del nucleo familiare, la presenza di eventuali contributi già riconosciuti dalle Amministrazioni locali non rientranti fra quelli previsti dall’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della legge n. 234/2021, l’avere già attivato delle misure di assistenza a favore dell’interessato da parte delle strutture pubbliche territoriali. Le risposte al questionario, che saranno soggette a verifica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, determinano in automatico un punteggio finale ai fini del riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo qualora raggiunga la soglia minima di riferimento pari al valore di 8.

Le verifiche inerenti alla dichiarazione di responsabilità presentata dall’interessato in sede di domanda sono di competenza degli uffici amministrativi.

Come indicato nel citato messaggio n. 4490/2024, ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo con valore almeno pari a 8.

Il verbale finale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale di livello gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

In caso di accoglimento, viene successivamente inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della relativa prestazione.

5. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa. Obbligo di spesa della quota integrativa

Come precisato nel messaggio n. 4490/2024, la Prestazione Universale è composta dalle seguenti due quote:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980, che viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;

b) una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili, che viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della registrazione presso la Corte dei Conti del decreto attuativo di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024, la quota integrativa è finalizzata a:

1. remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015;

o

2. acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. I servizi che possono essere acquistati, e che non devono essere di natura sanitaria e infermieristica, sono quelli di seguito elencati:

Area socioassistenziale

servizi di cura e di igiene della persona;
servizi di lavanderia;
servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio;
servizi per la cura e l’aiuto nella gestione della propria abitazione;
servizi per l’accompagnamento a visite;
servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;
servizi per il disbrigo pratiche amministrative.
 
Area sociale

servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali;
servizi per l’aiuto al mantenimento di abilità pratiche;
servizi di sostegno psicologico/educativo;
servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.
 

Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
Il mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate comporta la decadenza dal beneficio.
I relativi controlli sono in parte automatizzati e vengono effettuati trimestralmente, prendendo come riferimento le scadenze relative al pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.

In particolare, per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universale si deve fare direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione.

Per quanto attiene, invece, all’eventuale fruizione dei servizi di cui all’elenco sopra indicato, viene verificato che l’importo della spesa complessiva sostenuta nel trimestre sia maggiore/uguale rispetto all’entità della quota integrativa erogata nel medesimo periodo. Resta a carico del titolare della Prestazione Universale allegare, trimestralmente entro le scadenze sopra evidenziate, la copia delle fatture elettroniche regolarmente quietanzate inerenti alla spesa sostenuta attraverso il servizio dedicato, secondo le modalità che verranno specificate con successiva circolare applicativa.

La documentazione può essere inoltrata sia direttamente dal richiedente, per il tramite dell’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto previa autenticazione con la propria identità digitale, o per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si evidenzia, comunque, che il richiedente deve conservare l’originale delle buste paga quietanzate così come gli originali delle fatture inerenti ai servizi fruiti, comprensive delle ricevute di avvenuto pagamento.

A tale ultimo fine, l’Istituto effettua controlli a campione con richiesta di esibizione degli originali; la mancata esibizione degli stessi comporta la decadenza dalla prestazione per il periodo interessato e il recupero di quanto indebitamente percepito.

6. Competenza istruzioni operative e contabili

Tenuto conto di quanto rappresentato in ordine ai controlli amministrativi che devono essere attivati da parte delle singole Sedi, l’attività amministrativa di gestione della prestazione in argomento è incardinata nella “Agenzia prestazioni e servizi individuali” delle Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e provinciali, nonché nelle Agenzie complesse, all’interno della macro-attività denominata “Attività successive al primo pagamento”. Le modalità di valorizzazione delle attività svolte, nonché le relative istruzioni contabili, saranno fornite con successiva circolare a seguito della registrazione presso la Corte dei Conti del decreto attuativo di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024.

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

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Messaggio 1401 del 5 maggio 2025

Oggetto
Prestazione Universale. Controlli da parte delle Strutture territoriali dell’INPS sui requisiti di accesso e gestione degli arretrati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ha introdotto, in via sperimentale e per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.

Con i messaggi n. 4490 del 30 dicembre 2024 e n. 949 del 18 marzo 2025 sono state fornite le prime indicazioni relative ai requisiti per il riconoscimento del diritto alla Prestazione Universale.

Con il presente messaggio, anche alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto 21 febbraio 2025 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante: “Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti”, si forniscono ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

1. Controlli automatizzati centralizzati sui requisiti di accesso alla prestazione

Come evidenziato nel messaggio n. 4490/2024, possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024, n. 200;
c) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
A seguito dell’inoltro della domanda la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:

-    valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;

-    titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;

-    composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;

-    verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.

Si precisa che la procedura informatica è predisposta in modo da porre in evidenza alla Struttura territoriale solo le posizioni per le quali non è possibile completare a livello centrale l’istruttoria inerente ai requisiti amministrativi, ovvero quelle per le quali almeno un controllo ha dato esito negativo.

1.1    Controllo sull’attestazione ISEE
Il richiedente la prestazione, come precisato nel precedente paragrafo, deve essere in possesso di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), non superiore a 6.000 euro.
Per i soli mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024. Dal mese di marzo 2025 il beneficiario deve essere in possesso dell’ISEE in corso di validità per l’anno 2025, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. In caso di sospensione della prestazione, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU e in presenza di una attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso in cui la nuova DSU determini una attestazione ISEE superiore a 6.000 euro, il beneficio decade a decorrere dal mese di marzo[1].

La procedura centralizzata è impostata per verificare, preliminarmente, la presenza di un’attestazione ISEE nello stato “Completa e attestata”. Nell’ipotesi in cui il controllo automatizzato rileva la presenza di un’attestazione ISEE avente un valore superiore a 6.000 euro o un’attestazione ISEE nello stato “difforme/con omissioni/non valido/ o assente”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS per i relativi accertamenti di competenza.

La Struttura territorialmente competente dell’Istituto procede a effettuare le opportune verifiche, anche tramite contatti diretti con il richiedente o l’Istituto di patronato di riferimento, ai fini dell’eventuale sistemazione della problematica riscontrata. Nel caso in cui sia confermata l’assenza di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la motivazione dettagliata relativa al controllo “ISEE socio-sanitario non superato” nell’apposito campo libero.

Se, invece, il richiedente dimostra di essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000,00 euro la Struttura territorialmente competente procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi.

È altresì attribuita alle Strutture territoriali l’istruttoria delle domande con presenza di ISEE corrente, ai fini delle opportune verifiche in ordine alla coerenza della predetta attestazione.

1.2 Controllo sul pagamento dell’indennità di accompagnamento
Il controllo centralizzato relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto. Se la procedura verifica la presenza del pagamento dell’indennità di accompagnamento, il controllo è positivo. Qualora, invece, il pagamento dell’indennità di accompagnamento non risulti presente, la domanda viene posta in evidenza alla Struttura territorialmente competente per la relativa istruttoria.

La Struttura territorialmente competente deve verificare l’eventuale presenza delle condizioni per il pagamento dell’indennità di accompagnamento (ad esempio, contenzioso definito in corso di liquidazione, sospensione, ecc.). Nel caso in cui l’esito del controllo sia positivo la Struttura territoriale procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi.

Nell’ipotesi in cui la verifica dia, invece, esito negativo la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la seguente motivazione dettagliata relativa al controllo: “Non risulta titolare dell’indennità di accompagnamento” nell’apposito campo libero.
1.3 Controlli delle risposte fornite dal richiedente nel questionario inserito nella domanda. Composizione del nucleo familiare e verifica della presenza di persone con disabilità
La procedura centralizzata di gestione delle domande verifica le dichiarazioni riportate nel questionario inserito nell’istanza. In particolare, viene verificata la congruità di quanto dichiarato rispetto a quanto presente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e rispetto alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità tramite controlli negli archivi dell’Istituto.

In entrambi i casi, qualora il controllo dia esito negativo è compito della Struttura territorialmente competente effettuare gli opportuni accertamenti.

Qualora dalle verifiche venga confermato quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda la Struttura territorialmente competente può inserire l’esito con la relativa motivazione. Nel caso in cui venga, invece, riscontrata la correttezza dell’esito automatizzato, la Struttura territorialmente competente deve confermarlo tramite l’apposita funzione presente in procedura, con il conseguente adeguamento del punteggio attribuito nella valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Solo successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate attraverso i controlli automatizzati la domanda viene posta a disposizione del Centro medico legale per la valutazione di competenza secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del messaggio n. 949/2025.

2. Gestione degli arretrati della quota integrativa: assegno di assistenza

Come illustrato nei messaggi n. 4490/2024 e n. 949/2025 la Prestazione Universale è composta da:

a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il comma terzo del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;

b) una quota integrativa definita assegno di assistenza, fino a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
la quota integrativa - assegno di assistenza viene erogata con specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Sistema di pagamenti”.

Con il provvedimento di liquidazione vengono comunicati, al richiedente, la decorrenza della prestazione e l’importo della rata relativa all’assegno di assistenza corrente, nonché l’importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza della prestazione al mese precedente dell’inizio dei pagamenti correnti. Il rilascio di tale funzionalità, attualmente in corso di implementazione, sarà comunicato con successivo messaggio.

Tenuto conto che la normativa prevede un obbligo di rendicontazione della spesa sostenuta è necessario che, ai fini del pagamento degli arretrati, il richiedente e/o l’Istituto di patronato trasmettano all’INPS la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.


Come indicato al paragrafo 5 del messaggio n. 949/2025, ai fini della rendicontazione è necessario allegare la seguente documentazione:

1. per i rapporti di lavoro domestico, oltre al contratto sottoscritto dalle parti, deve essere allegata copia delle buste paga quietanzate relative al periodo di riferimento degli arretrati;

2. nel caso di acquisti di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, devono essere allegate le copie delle relative fatture elettroniche debitamente quietanzate o comprensive della ricevuta di pagamento.

Si ricorda che le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno del medesimo mese.
In entrambi i casi, per poter allegare la documentazione per la rendicontazione della spesa relativa alla quota integrativa, il richiedente deve selezionare la domanda di Prestazione Universale, accedere alla sezione “Variazioni e integrazioni” ed entrare nella pagina di modifica relativa agli allegati. In tale sezione si può selezionare la tipologia di documento da allegare secondo le modalità ivi indicate; con successivo messaggio si comunicherà l’attivazione di tale funzione di allegazione.
In sede di allegazione, inoltre, il richiedente deve dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico[2].
Ai fini dello sblocco delle singole rate arretrate la Struttura territorialmente competente deve verificare la correttezza e completezza della documentazione allegata, nonché la coerenza degli importi richiesti e nel caso di rapporto di lavoro domestico deve effettuare anche i controlli circa la corretta costituzione del rapporto di lavoro, per almeno 15 ore settimanali, e l’eventuale pagamento dei contributi qualora scaduti i relativi termini di legge. La Struttura territorialmente competente può procedere allo sblocco della singola rata a seguito del controllo della documentazione giustificativa allegata per il mese verificato. Tale operazione deve essere fatta per tutte le rate arretrate accantonate.

Qualora dal controllo emergano delle incongruenze la Struttura territorialmente competente procede a inserire l’esito negativo in procedura, ai fini del blocco definitivo delle singole mensilità per le quali siano state rilevate anomalie. Una volta esaurita la fase del controllo e sbloccati gli arretrati viene inviata una lettera all’interessato contenente l’esito dei controlli e la relativa motivazione, e i ratei spettanti.
Con successivo messaggio si comunicherà il rilascio nella procedura intranet a disposizione delle Strutture territoriali, delle funzionalità utili per il pagamento e per la gestione degli arretrati.

3. Istruzioni contabili

La Prestazione Universale, come stabilito dal citato decreto legislativo n. 29/2024, è esente da imposizione fiscale, non soggetta a pignoramento ed è composta da una quota fissa corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980 e da una quota integrativa definita assegno di assistenza.

 

In ordine alle rilevazioni contabili della quota fissa vengono utilizzate le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento.

 

In riferimento, invece, alla quota integrativa, denominata assegno di assistenza, la stessa viene erogata tramite apposito pagamento predisposto dalla procedura telematica dei pagamenti accentrati e per essa si utilizzeranno i seguenti conti istituiti nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAZ (gestione oneri vari):

 

GAZ30122 – per rilevare l’onere per la quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza - articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

 

GAZ10122 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari, per la quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza - articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice di bilancio "3319 - Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazione universale "assegno di assistenza" - art. 34-36 DLgs 29/2024 - GAZ".

 

L'eventuale riemissione dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati al nuovo conto di debito GPA10384.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate o reintroitate si istituisce il conto:

 

GAZ24284 - Entrate varie - recupero e/o rentroito della quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza - articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

 

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio "1367 - Recupero della Prestazione universale "assegno di assistenza" - art. 34-36 DLgs 29/2024 - GAZ”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto in uso GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

 

Il codice bilancio "1367" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Nell’Allegato n. 1 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

[1] Cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto 21 febbraio 2025, che prevede che: “In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è effettuata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domanda presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi”.

[2] Cfr. il messaggio n. 949/2025 nell’ambito dell’esercizio del diritto di opzione, laddove si precisa che: “[…] In tale senso la procedura verrà implementata con l’invio automatico della comunicazione agli ATS di riferimento dell’informazione relativa all’opzione esercitata dall’interessato. Nelle more ciascuna Sede dovrà procedere a trasmettere specifica PEC agli ATS competenti ai fini della notifica della dichiarazione rilasciata dal richiedente la Prestazione Universale nel caso di accoglimento della relativa domanda (elenco consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Ambiti Territoriali Sociali”). Analoga comunicazione via PEC sarà comunque trasmessa agli ATS anche in caso di dichiarazione negativa ai fini del controllo di veridicità della dichiarazione rilasciata”.

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Messaggio 1431 del 7 maggio 2025

Oggetto
Gestioni Dipendenti Pubblici. Chiarimenti in merito al messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024. Assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione

A seguito della pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 sono stati chiesti chiarimenti in merito all’operatività della circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006.

Al riguardo, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).
Preliminarmente, si rammenta che per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, trova applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, e all’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
La costituzione della posizione assicurativa d’ufficio preclude, quindi, la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurativo e di versamento dei contributi volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge.

Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d’ufficio, possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari anche dopo la pubblicazione del citato messaggio n. 2802/2024.

Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.
In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1646).

Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme (per le domande di ricongiunzione restano salve le precisazioni di cui al paragrafo 2.1 del messaggio n. 2802/2024).

A tali assicurati è consentito presentare domanda di versamento dei contributi volontari.

Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto, come sopra specificato, con il messaggio n. 2802/2024 è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.

In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.

Si precisa, infine, che gli operatori delle Strutture dell’Istituto non devono revocare i provvedimenti di valorizzazioni di periodi contributivi emessi prima della pubblicazione del messaggio n. 2802/2024.

 

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga

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Messaggio 1303 del 16 aprile 2025

Oggetto
Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Apertura del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle domande.

DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025 sono state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), e sono stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande.
Con il presente messaggio, facendo seguito alle indicazioni fornite nel paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025, si comunica il rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande.
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Con successivo messaggio sarà comunicata l’apertura del servizio per la presentazione delle domande sull’app INPS mobile.

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

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