quella versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto,
quella non sufficiente a coprire per intero l’importo di una settimana,
quella contestuale ad altra contribuzione
successiva alla decorrenza della pensione.
Il rimborso della contribuzione indebita viene disposto d’ufficio direttamente dall’Istituto, e le somme vengono restituite senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.