L'assegno al nucleo familiare
Composizione del nucleo familiare
(circ.34/2022)
Con riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, ne conseguono gli effetti di seguito esposti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4)svolga il servizio civile universale; - figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Inoltre, come già anticipato in premessa, l’articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 23 del TUAF).
Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.
Con riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, ne conseguono gli effetti di seguito esposti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
- un figlio minorenne a carico;
- un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale; - figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Inoltre, come già anticipato in premessa, l’articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 23 del TUAF).
Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) |
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Decorrenza |
Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022 |
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Beneficiari |
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Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022) |
Composizione del nucleo familiare |
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Il nucleo familiare del richiedente è composto:
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Condizioni |
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Nel nucleo familiare non deve essere presente:
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Il nucleo per i lavoratori dipendenti, i parasubordinati e i titolari di pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità) è composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge. E' escluso dalla composizione del nucleo familiare il coniuge che sia legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia.
- La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica.
- Lo stato di separazione dei coniugi risulta comprovato, provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708 c.p.c. e l'effettiva separazione si ritiene verificata per tutta la durata del procedimento di separazione legale. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l'autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile se permane l'affidamento dei minori.
- Lo stato di abbandono è comprovato da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (circ.248/1990).
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (adottivi, affiliati, naturali (circ.36/2008) legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati - art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
N.B.:Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; - i figli ed equiparati, studenti o apprendisti,di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nuclei numerosi",cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. (Circ. 13 del 12/1/2007 punto 6).
N.B. nel caso di "nuclei numerosi" per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, bisognerà farne richiesta all'I.NP.S. su apposito modello af 42 ed ottenere la necessaria autorizzazione. - i nipoti in linea rettadi età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente (circolare 195/99 - circolare 213/2000 - circolare 146/2001);
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
N.B.:Il nipote, il fratello e la sorella formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano nella composizione del nucleo familiare anche se non è orfano ovvero è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti
L'assegno per il nucleo può essere richiesto anche se i familiari suindicati:
- non sono a carico del lavoratore o del pensionato (per la concessione dell'assegno per il nucleo non è più previsto il requisito del carico familiare);
- non sono residenti in Italia, a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato estero convenzionato;
- non sono conviventi con il lavoratore o pensionato.
La convivenza è richiesta per i figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori.
I nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l'ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore.
Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ai fini di una corretta corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, si devono applicare le tabelle previste per i nuclei familiari con figli;
N.B.:Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti è composto da:
- il superstite (il coniuge o, in sua mancanza, gli altri familiari) che ha titolo alla pensione;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati a norma di legge):
- di età inferiore a 18 anni titolari o contitolari della pensione;
- maggiorenni inabili anche se non contitolari della pensione.
N.B.:Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
Sono equiparati ai figli:
- figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli naturali del coniuge;
- minori regolarmente affidati dai competenti organi;
- nipoti viventi a carico dell'ascendente
Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti nei seguenti Stati esteri convenzionati:
Se lavoratore | Se pensionato |
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Stati dell'Unione Europea Capo Verde Stati della ex Jugoslavia Liechtenstein Principato di Monaco Repubblica di San Marino Svizzera Tunisia (massimo 4 figli) |
Stati dell'Unione Europea Capo Verde Stati della ex Jugoslavia Liechtenstein Principato di Monaco Repubblica di San Marino Svizzera Tunisia (massimo 4 figli) Australia Canada Norvegia Stati Uniti Uruguay |
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'accertamento del diritto all'ANF nei casi in cui, a seguito di separazione legale o divorzio, i coniugi risultino congiuntamente affidatari dei figli (circ.210/1999).
Le disposizioni vigenti (v. circ. n. 48 del 19.2.92, p. I) stabiliscono che, in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perché è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla L. 153/88.
Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.
Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia.
Soggetti esclusi dal nucleo familiare
Sono esclusi dal nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia (circ.248/1990);
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (separazione legale o divorzio);
- i figli naturali propri o del coniuge non conviventi;
- i figli maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, anche se minorenni o inabili, che sono orfani di un solo genitore, o titolari di pensione ai superstiti, o coniugati;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- i figli ed equiparati minorenni genitori, percettori di trattamenti di famiglia;
- il coniuge e i familiari residenti all'estero in Paesi non regolati da convenzioni bilaterali di cittadino straniero di Stato non convenzionato con l'Italia.
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