È indebita e deve essere rimborsata la contribuzione volontaria:
versata in assenza della prescritta autorizzazione,
eccedente rispetto all’importo dovuto,
coincidente con altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa ..), salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative,
successiva alla decorrenza della pensione diretta, liquidata a carico di un qualsiasi ordinamento pensionistico obbligatorio,
versata in presenza di altre cause ostative,
versata in misura non sufficiente a coprire per intero l’importo unitario giornaliero,
pagata in ritardo, qualora non utilizzabile a copertura di altro trimestre.
Il rimborso viene disposto d’ufficio e viene restituito agli interessati l’ammontare dei contributi versati, senza maggiorazione di interessi.