In virtù della sua particolare configurazione, la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito, Gestione separata), pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (cfr. la legge 7 febbraio 1979, n. 29, e la legge 5 marzo 1990, n. 45).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale). Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la legge n. 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
In attuazione di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale e previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la presente circolare supera l’attuale orientamento amministrativo seguito in materia e fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.