L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.