Circolare 34 del 28 febbraio 2022
Oggetto
Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
1. Premessa
2. Modifiche alla normativa vigente
3. Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare
3.1 Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente
3.2 Lavoratori domestici e domestici somministrati
3.3 Lavoratori iscritti alla Gestione separatadi cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti
3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF
3.6 Percettori di Naspi
3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF
3.9 Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
4. Autorizzazioni ANF
5. Riflessi sulla normativa degli Assegni familiari
6. Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali
La legge 1° aprile 2021, n. 46, reca la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno unico e universale. Tale legge ha impegnato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno unico e universale.
In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della suindicata legge delega n. 46/2021, è stato emanato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che ha previsto l'erogazione su base mensile di un Assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio 2021 - dicembre 2021, per i nuclei familiari che non avessero già diritto all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Il decreto-legge n. 79/2021, inoltre, ha previsto, all’articolo 5, una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’Istituto ha recepito tale norma con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021 che riporta anche le relative tabelle, per le diverse tipologie di nucleo familiare, con gli importi ANF maggiorati a decorrere dal 1° luglio 2021.
Successivamente, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, in attuazione della legge delega sopra citata, ha istituito dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, anche Assegno unico), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che: “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo”.
Il successivo articolo 11 apporta modifiche al citato decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto-legge e precisando che le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”.
Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).
2. Modifiche alla normativa vigente
Alla luce del disposto del sopra citato articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, si riportano brevemente le disposizioni richiamate dallo stesso.
Il decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, all’articolo 2, comma 6, in relazione alla composizione del nucleo familiare, ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare ha previsto che il nucleo sia composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Il Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari (TUAF), approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, all’articolo 4 ha disposto che gli Assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a diciotto anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Dal combinato disposto delle nuove previsioni normative, a partire dal 1° marzo 2022 si producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda che la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF.
Infine, in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza.
Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell’Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti di cui al punto b).
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.
3. Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare
Con riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, ne conseguono gli effetti di seguito esposti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Inoltre, come già anticipato in premessa, l’articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 23 del TUAF).
Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) |
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Decorrenza |
Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022 |
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Beneficiari |
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente; b) Lavoratori domestici e domestici somministrati; c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995; d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; f) Percettori di NASpI; g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari; i) Lavoratori in aspettativa sindacale; j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF. |
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Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022) |
Composizione del nucleo familiare |
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Il nucleo familiare del richiedente è composto:
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Condizioni |
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Nel nucleo familiare non deve essere presente: a) un figlio minorenne a carico; b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. |
3.1 Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente
Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, in base alle disposizioni della circolare n. 45 del 22 marzo 2019, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso).
Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo; allo stesso modo le istruzioni per la compilazione dei flussi Unemens, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste, rimarranno quelle attualmente in uso, definite con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019.
Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.
3.2 Lavoratori domestici e domestici somministrati
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore (cfr. l’art. 14 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.
3.3 Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
L'Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002).
Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.
La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. Per il criterio di cassa sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.
In relazione a tali disposizioni, in caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l’ANF per l’intero nucleo familiare comprensivo dei figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022.
A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’Assegno unico per i figli a carico.
3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti
L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare (cfr. la circolare n. 60939 del 1938).
L’INPS procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. la circolare n. 2783 G.S. Ris. del 25 settembre 1951) secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.
Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 230/2021, i lavoratori nelle prescritte condizioni potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022.
Pertanto, in analogia con quanto previsto per le altre tipologie di lavoratori, le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF
L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione agricola spettante.
Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021.
Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi per almeno 101 giornate, l’ANF spetta per l’anno intero (312 giornate) come prestazione accessoria all’attività lavorativa.
Se invece è stato iscritto negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’ANF spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%) delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività. In caso di contestuale diritto all'indennità di disoccupazione agricola, l’ANF spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate.
L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.
I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare.
Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell’interessato.
La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF.
Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli.
Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (cfr. il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988.
Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.
Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF
La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
Anche per tali tipologie di lavoratori devono essere applicate le disposizioni descritte ai precedenti paragrafi 2 e 3.
3.9 Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data, potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli.
Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, potranno far riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Si ricorda che per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il nucleo familiare (di seguito Autorizzazioni ANF).
Le Autorizzazioni ANF sono riassumibili nei tre gruppi seguenti, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie:
inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF;
applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.
In particolare, le autorizzazioni descritte al punto A sono rilasciate al lavoratore/beneficiario per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari:
a) figli e equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile;
b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
c) figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);
d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;
f) fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
g) nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
h) familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero.
Alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021 ne consegue, per i punti su indicati, quanto segue:
le tipologie descritte dalla lettera a) alla lettera e) compresa, per i periodi che si collocano a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più rilasciate, non essendo più possibile presentare domande di ANF per i soggetti sopra indicati. Analogamente, non saranno più rilasciate autorizzazioni ANF per la fattispecie prevista alla lettera g) in quanto viene meno la casistica del nipote minore a carico dell’ascendente. Riguardo alla tipologia descritta al punto h) saranno fornite indicazioni in seguito, essendo in corso specifici approfondimenti;
l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, è riconosciuta per i nuclei familiari di cui alla lettera f) e per il coniuge inabile;
l’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l’esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, l’esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare. In tale caso non sarà possibile presentare domanda di ANF per il nucleo formato solo dal richiedente.
Si ricorda che in tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione familiare la verifica dei requisiti dovrà essere sempre fatta dalla Struttura territoriale competente senza che venga presentata la richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore.
In tali casi, sarà pertanto cura dell’operatore addetto alla liquidazione della prestazione familiare inserire i dati necessari alla liquidazione della pratica utilizzando l’apposita procedura “Autorizzazioni ANF”.
Alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.
Autorizzazioni ANF |
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Tipologia |
Familiari presenti nel nucleo del richiedente |
Variazioni a seguito del D. lgs n. 230/2021 per periodi dal 1° marzo 2022 |
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A |
Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF |
Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile |
L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF |
Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio |
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Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) |
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Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi" |
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Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare |
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Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti |
Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata |
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Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente |
L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF |
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B |
Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili |
Coniuge inabile a proficuo lavoro Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti |
Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata |
C |
Riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi |
Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente |
L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata |
5. Riflessi sulla normativa degli Assegni familiari
Con riferimento a quanto previsto nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, ne consegue che successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.
Alla luce di quanto esposto, si riassumono gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di AF con valenza a partire dal 1° marzo 2022:
nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai ventuno anni, secondo i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 lettera b) del D.lgs n. 230/2021, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati nelle banche dati disponibili, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’AF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF.
In merito alla compatibilità con l’Assegno temporaneo si ricorda che con la circolare n. 92/2021 è stato già precisato che, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli Assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955, quali i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali gestioni e i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi.
Inoltre, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 112/2021, dispone la proroga, per i mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di Assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022.
Alla luce delle precisazioni esposte, i soggetti titolari del diritto agli Assegni familiari possono fruire, fino al 28 febbraio 2022, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Analoghe disposizioni restano valide per i titolari di prestazione pensionistica da lavoro autonomo.
Va altresì ricordato che le domande delle prestazioni di cui trattasi possono essere presentate in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari degli AF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione dei cinque anni (art. 23 del TUAF).
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione di tutte le quote di AF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
6. Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali
Si fa presente che, attualmente e fino al 28 febbraio 2022, l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell’ambito di applicazione materiale degli accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi.
Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022) continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei.
Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, verranno fornite successive istruzioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Circolare 50 del 21 aprile 2022
Oggetto
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti
1. Premessa
2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi
Con la circolare n. 71/2017 sono state fornite indicazioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
Nello specifico è stato precisato che i periodi di assicurazione, comunque coperti da contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, possono essere cumulati con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione della disposizione in esame.
2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi
In merito alle condizioni e ai requisiti per l’esercizio del diritto al cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015, con la citata circolare n. 71/2017 è stato chiarito che tale facoltà, volta a valorizzare i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, o di quello dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, o della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia.
Tale preclusione opera, inoltre, nei confronti di coloro che, alla data della domanda di cumulo ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame.
Tanto rappresentato, al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si precisa che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012, la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame (cfr. il messaggio n. 4670/2010, la circolare n. 88/2010, paragrafo 1, il messaggio n. 1094/2016 e le circolari n. 60/2017, paragrafo 2, e n. 103/2017, paragrafo 3).
Ciò anche alla luce del chiarimento che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito, con riferimento alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2006, in base al quale, avendo l’articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Al riguardo, quindi, si intendono superate le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n. 71/2017, nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali come individuate ai paragrafi 1.1 e 1.2 della medesima circolare.
Fatto salvo quanto sopra esposto, restano ferme le altre indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 71/2017.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Circolare 91 del 27 luglio 2022
Oggetto
Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Istruzioni contabili. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
4.Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
5.Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
6.Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
10. Prestazioni accessorie
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
12. Ricorsi
13. Istruzioni procedurali
14. Regime fiscale
15. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 103, ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Il successivo comma 108 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. Si precisa che la richiamata disciplina regolamentare trova applicazione per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023.
La disposizione sopra richiamata prevede, altresì, che i predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
Infine, il medesimo comma 108 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Al riguardo si precisa, pertanto, che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a far data dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli 1-14 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e di cui alle relative circolari pubblicate dall’INPS attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015, n. 194/2015 e n. 2/2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015).
In ragione del trasferimento dall’INPGI all’Istituto della funzione previdenziale della gestione sostitutiva, l’INPS gestirà - con decorrenza 1° luglio 2022 – l’indennità di disoccupazione dei giornalisti secondo la disciplina di cui agli articoli 22-25 del vigente Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (di seguito Regolamento).
L’Istituto garantirà altresì, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento dell’indennità di mobilità.
Con la presente circolare, si riepiloga la sopra menzionata disciplina e si forniscono le istruzioni operative in materia.
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
L’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento INPGI è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dalla tutela in argomento i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale.
Si chiarisce che l’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa le cui ipotesi sono di seguito riportate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda, la documentazione di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
Il Regolamento dell’INPGI agli articoli 22 e 23 pone la disciplina dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario di disoccupazione.
Ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che, in presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario.
Sono utili ai fini del diritto alla prestazione anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento, per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima.
Il successivo articolo 23 del Regolamento – avente a oggetto la disciplina del sussidio straordinario - prevede che per il periodo di fruizione dello stesso non compete la contribuzione figurativa.
4. Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità di disoccupazione, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
La prestazione di disoccupazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come indicato nella tabella di seguito riportata.
Periodo |
Percentuale di riduzione dell’indennità giornaliera |
|
Dal |
Al |
|
1° giorno |
180° giorno |
--- |
181° giorno |
210° giorno |
5% |
211° giorno |
240° giorno |
10% |
241° giorno |
270° giorno |
15% |
271° giorno |
300° giorno |
20% |
301° giorno |
330° giorno |
25% |
331° giorno |
360° giorno |
30% |
361° giorno |
390° giorno |
35% |
391° giorno |
420° giorno |
40% |
421° giorno |
450° giorno |
45% |
451° giorno |
720° giorno |
50%
|
5. Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’invio telematico del modello “DIS3” dovrà avvenire accedendo al sistema con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda e attivando l’apposita funzione.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che in caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
Si precisa, infine, che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE sia che si tratti di Stati extracomunitari.
Nel caso in cui l’assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda, qualora ne ricorrano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi previsti dal Regolamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
Le disposizioni in materia di sospensione della prestazione trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
6. Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica come di seguito riportato:
il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro;
il rimanente 50 per cento del/i reddito/i è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima. Nel caso in cui detto 50 per cento del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il predetto limite.
Il soggetto beneficiario della prestazione di disoccupazione che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione è tenuto a comunicare ogni mese all'INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito – riferito al/i mese/i precedente/i rispetto a quello in cui si invia la comunicazione – derivante dallo svolgimento dall’attività lavorativa autonoma o subordinata.
La comunicazione del reddito tramite l’invio telematico del modello “DIS3” deve essere effettuata inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile; qualora il predetto modello “DIS3” venga inviato oltre il termine di cui sopra, l’assicurato perde il diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla modalità di calcolo della prestazione di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione.
Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione |
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- luglio: mese di 31 giorni |
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Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
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reddito da lavoro autonomo = euro 619,74 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00 |
Le disposizioni in materia di cumulo della prestazione con i redditi da lavoro trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il suddetto termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso.
In ogni caso, nella ipotesi di fruizione dell’indennità sostituiva del preavviso, il giornalista – in sede di presentazione della domanda di indennità - può scegliere, attraverso apposita dichiarazione, se percepire l’indennità di disoccupazione al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante; in detta ipotesi, pertanto, il giornalista perde il diritto alla fruizione dell’indennità per il periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data di fine dell’indennità di mancato preavviso e la data di presentazione della domanda.
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato è tenuto a produrre la seguente documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione della domanda:
documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
ultime buste paga;
copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta per risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 è necessario, ai fini dell’istruttoria della domanda, produrre il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, l’assicurato è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si procederà al recupero di quanto erogato a titolo di indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario.
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
1. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
2. titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria;
3. rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria si realizza:
a. dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
b. dalla data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l’indennità di disoccupazione;
c. dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023, i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento vedranno riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento della prestazione e accreditata secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La media retributiva da prendere a base per la valorizzazione dell’accredito non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
La contribuzione figurativa non compete per il periodo di fruizione del sussidio straordinario di disoccupazione.
Sull’indennità di disoccupazione ordinaria competono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare la cui domanda deve essere tuttavia presentata contestualmente alla domanda di disoccupazione, allegando lo specifico modulo per richiesta ANF, o successivamente trasmettendo il modulo compilato attraverso il servizio dedicato.
Si precisa che, con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, tale prestazione (ANF) non è più riconosciuta ai nuclei familiari con figli e orfanili (circolare n. 34/2022).
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono altresì incompatibili con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ordinaria è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi amministrativi”, cui si accede tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
13. Istruzioni procedurali
L’istruttoria per le domande pervenute avverrà in modo parzialmente automatico e sarà finalizzata alla verifica del requisito come indicato nei paragrafi precedenti.
Ai richiedenti verrà notificato a mezzo posta l’esito dell’istruttoria con l’accoglimento o il respingimento della domanda. L’esito sarà altresì disponibile effettuando l’accesso allo stesso sistema impiegato per la presentazione della domanda con le medesime modalità di cui al paragrafo 7.
L’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’articolo 11 del TUIR;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 108, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
I predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti, come già sopra riportato, si applicherà la disciplina in materia di indennità di disoccupazione NASpI prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’applicazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento INPGI, il trattamento di disoccupazione ordinario è riconosciuto al giornalista cessato involontariamente dal rapporto di lavoro che abbia i requisiti e con i criteri illustrati nei paragrafi precedenti. Viene, inoltre, riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa e gli assegni familiari ove spettanti.
Al giornalista compete il sussidio straordinario per ulteriori 360 gg. qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità ordinaria. Su questa prestazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Per quanto sopra esposto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni, si comunica l’istituzione dei nuovi conti:
PTN30120 Indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN30121 Sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN10120 Debito verso i beneficiari dell’indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione riconosciute a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI – artt. 22 e 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
La liquidazione delle prestazioni sopra indicate verrà acquisita e rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN” con la struttura di seguito specificata:
SEZIONE DARE
PTN30120 disoccupazione ordinaria
PTN30121 sussidio straordinario di disoccupazione
GAT30215 assegno unico
GAT30219 maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
PTN32120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
SEZIONE AVERE
PTN10120 debito vs beneficiari -evidenza flussi di cassa “20807”
GPA27009 ritenute erariali
PTN24120 recupero disoccupazione ordinaria
PTN24121 recupero sussidio straordinario di disoccupazione
PTN24150 recupero per incumulabilità
GAT24215 recupero assegno unico
GAT24219 recupero maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
FPG22120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPR22051 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPG52130 trattenute diverse operate su PSR
FPG52155 trattenute per rate di prestiti agli iscritti INPGI
GPA10291 trattenute diverse su PSR da riversare a terzi
In particolare, l’onere relativo alla contribuzione figurativa, commisurata al trattamento ordinario di disoccupazione, sarà sostenuto con rilevazione sul conto di nuova istituzione PTN32120, in sezione DARE, in contropartita dei conti FPG22120 dei fondi pensionistici dei giornalisti:
- FPG22120 per i giornalisti iscritti all’INPGI ante 30 giugno 2022
- FPR22051 per i giornalisti iscritti al FPLD.
Inoltre, le trattenute operate sulle prestazioni in argomento e relative alle rate di prestiti concessi agli iscritti INPGI, verranno rilevate, provvisoriamente, al nuovo conto FPG52155, a partitario contabile, in attesa della definitiva attribuzione.
L’acquisizione del mandato accentrato presso la Direzione generale consentirà, successivamente, la chiusura automatizzata del debito sulla sede che ha liquidato la prestazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno attribuite al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:
“03280 – Somme non riscosse dai beneficiari – disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI – PTN”
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, verrà attribuita ai conti:
PTN24120 Entrate varie – Recupero e reintroito dell’indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24121 Entrate varie – Recupero e reintroito del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24150 Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo mediante trattenute su prestazioni temporanee.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“01213 – Recupero disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI - PTN”
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA00069.
La rilevazione contabile delle ritenute fiscali avverrà ai conti già in uso per le imposizioni delle prestazioni a sostegno del reddito.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Indennità massima erogabile nel mese di luglio.
[2] 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile.
[3] Parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell’indennità.
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Circolare 62 del 25 maggio 2022
Oggetto
Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni. Istruzioni applicative e chiarimenti in materia
INDICE
Premessa
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza(Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
7.3 Rapporti con l’ISCRO
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1, comma 91, della suddetta legge ha previsto che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse”.
Il comma 92 del medesimo articolo ha stabilito che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Infine, il comma 93 del citato articolo 1 ha previsto un incremento dei limiti annuali di spesa per il finanziamento della misura sperimentale in esame, denominata APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono istruzioni circa le suddette modifiche e alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2022, si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, nonché ai messaggi pubblicati in materia.
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
L’articolo 1, comma 91, della legge ha stabilito che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”. Come comunicato con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.
Considerato che le nuove disposizioni hanno introdotto delle modifiche alle norme in materia di APE sociale anche con riferimento alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
Ai sensi del comma 91 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, in seguito al venire meno della suddetta condizione, non sarà più necessario - ai fini della decorrenza del beneficio - computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 100/2017).
Conseguentemente, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non sarà necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale (cfr. l’ultimo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 100/2017).
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge di Bilancio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla citata legge di Bilancio 2022.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 che, pertanto, con effetto dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l’allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.
Si precisa che la definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, è riportato il nuovo elenco delle attività c.d. gravose introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
In ordine alla verifica deisette e dei sei anni di attività lavorativa c.d. gravosa necessari per l’accesso al beneficio in argomento, restano fermi i chiarimenti forniti al paragrafo 1 del messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018.
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
Il comma 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, dopo avere stabilito che l’elenco cui fare riferimento per l’individuazione delle categorie dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose ai fini dell’accesso all’APE sociale e contenuto nell’allegato 3 alla medesima legge, specifica, al secondo periodo, che: “Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Dalla lettura combinata del testo della legge di Bilancio 2022 e dell’elenco delle professioni con i relativi codici Istat riportato nell’allegato 3 alla medesima legge ne consegue che possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente:
- gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat presenti nell’allegato 3;
- i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 92.
Si precisa altresì che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall’articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Come già chiarito al paragrafo 5 della circolare n. 34/2018, ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
- AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.
L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’APE sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)”.
Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell’APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.
Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
Al fine di garantire la concessione della misura, al primo periodo dell’articolo 1, comma 93, della legge n. 234/2021, è previsto che: “L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l’anno 2022, 278,8 milioni di euro per l’anno 2023, 251,2 milioni di euro per l’anno 2024, 187,8 milioni di euro per l’anno 2025, 106,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l’anno 2027”.
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).
Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.
Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: “Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.
Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell’APE sociale.
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.
il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l’APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.
Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all’APE sociale, quest’ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell’APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall’Istituto.
Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l’ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l’APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
Dal 30 marzo 2019, in merito alla verifica dello stato di disoccupazione sono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, riguardo alle quali l’ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1/2019.
In particolare, l’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che: “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Si ricorda, poi, che, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 devono, pertanto, essere integrate alla luce delle indicazioni fornite dall’ANPAL e le domande di APE sociale relative ai soggetti disoccupati devono essere istruite consultando sempre i competenti Centri per l’impiego.
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, seppure sottoposto a un particolare regime, è un licenziamento individuale; pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicati all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016.
Devono altresì essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.
La predetta causale di cessazione dell’attività rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in quanto configura un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. l’articolo 3 della legge n. 604/1966).
Le Strutture territoriali dovranno, pertanto, esaminare le domande ricadenti nelle suddette fattispecie alla luce degli esposti chiarimenti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Circolare 131 del 12 dicembre 2022
Oggetto
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi
Sommario
INDICE:
1. Premessa normativa
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008
2.1 Modalità applicative
2.2 Controlli
3. Autocertificazione
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
4.3 Redditi
4.4 Criterio di competenza
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008
L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
A tale fine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni (nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008.
Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3, comma 1).
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l’assegno sociale.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000).
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.
Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988.
La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:
- età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione.
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001.
L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame.
L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
il reddito della casa di abitazione;
il reddito delle pensioni di guerra;
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
l’indennità di accompagnamento;
l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
i trattamenti di famiglia;
eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
4.4 Criterio di competenza
Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
L’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo che: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. [...] 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”.
Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.
Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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