Messaggio 3113 del 2 ottobre 2026

Oggetto
Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 in materia di decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Chiarimenti operativi
Premessa
Con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 sono state fornite indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni dei lavoratori autonomi in caso di “regolarizzazioni” di precedenti omissioni contributive avvenute successivamente alla presentazione della domanda di pensione e relative a periodi determinanti per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico. Nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell’omissione contributiva.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni operative finalizzate a supportare l’attività delle Strutture territoriali dell’Istituto nella gestione delle domande di pensione in argomento.
1. Ambito soggettivo di applicazione della circolare
La circolare n. 110/2022 riguarda tutti i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali), nonché gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Fattispecie in cui si applica lo slittamento della decorrenza della pensione previsto dalla circolare n. 110/2022
La regola dello slittamento della decorrenza di cui in premessa si applica ai lavoratori autonomi che presentano domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità che, alla data della domanda di pensione, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti e che regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
Ai fini dell’applicazione della citata regola è irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.
Ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati alle scadenze previste, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 3 del presente messaggio, i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell’attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione - amministrativa o tramite l’Agente della riscossione - e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico. In tali casi, poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta; su istanza di riesame dell’interessato, la decorrenza del trattamento deve essere fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari per il diritto alla pensione.
Se, invece, l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, non si deve procedere al rigetto della medesima.
3. Fattispecie a cui non si applica lo slittamento della decorrenza della pensione previsto dalla circolare n. 110/2022
Il criterio di slittamento della decorrenza previsto dalla circolare n. 110/2022, con riferimento alle pensioni anticipate e ai trattamenti pensionistici di invalidità dei lavoratori autonomi, non si applica nei casi di seguito illustrati.
a) Contribuzione non determinante per il diritto a pensione
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica nei casi in cui la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione. Il maggiore importo derivante dalla ricostituzione contributiva successiva alla regolarizzazione dell’omissione contributiva decorre dalla decorrenza originaria della pensione, nel rispetto dei termini prescrizionali.
b) Contribuzione “corrente” e specificazioni relative ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri (CD/CM)
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in trattazione non si applica nei casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non è ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda.
In tali ipotesi, la domanda di pensione non deve essere respinta, ma tenuta in evidenza. Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.
Di seguito si riportano alcuni esempi relativi alle casistiche illustrate.
Esempio 1: un esercente di un’attività commerciale presenta la domanda di pensione anticipata nel mese di marzo e perfeziona il requisito contributivo con i contributi riferiti al primo trimestre dell’anno, il cui versamento scade il 16 maggio del medesimo anno. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la domanda non deve essere respinta e la decorrenza della pensione non subisce slittamenti.
Il medesimo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui, alla data della domanda di pensione risultano omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito contributivo minimo si perfeziona comunque con il versamento, nei termini previsti, della contribuzione corrente avente scadenza successiva alla domanda di pensione.
Tali precisazioni sono particolarmente rilevanti per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della c.d. “non frazionabilità” del contributo annuo. Ne consegue che i contributi utili per la maturazione del diritto alla pensione, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, possono essere valorizzati ai fini pensionistici solo dopo il pagamento dell’intero contributo annuo, ossia successivamente al versamento di tutte le quattro rate previste.
Esempio 2: un coltivatore diretto presenta la domanda di pensione anticipata il 1° gennaio 2026 e necessita, per il perfezionamento del requisito contributivo minimo, dell’integrale versamento della contribuzione relativa all’anno 2025, la cui quarta rata scade il 16 gennaio 2026. La domanda deve essere tenuta in evidenza in attesa che venga effettuato il pagamento entro la scadenza prevista. Se il versamento avviene entro il termine legale del 16 gennaio, è fatta salva la decorrenza della pensione prevista dalla disciplina generale. Qualora, invece, il pagamento della quarta rata avviene successivamente alla scadenza prevista, la decorrenza del trattamento pensionistico slitterà al primo giorno del mese successivo a quello dell’effettivo pagamento.
Resta inteso che, garantita l’integralità della sorte capitale nel rispetto del principio di non frazionabilità della contribuzione, la mera presenza sull’estratto conto di debiti per sole sanzioni civili, dovute a precedenti ritardi, non osta all’accredito dei contributi e alla conseguente liquidazione della pensione, ferma restando l’azione di recupero del credito accessorio.
Tale principio vale per tutti i lavoratori autonomi.
Pertanto, per ottenere la pensione senza slittamenti della decorrenza, il CD/CM può, alternativamente, decidere di:
anticipare il pagamento di tutte le rate dovute per l’anno di riferimento, ottenendo così anche l’immediata liquidazione del trattamento pensionistico;
effettuare i versamenti alle ordinarie scadenze previste.
In sostanza, per evitare lo slittamento della decorrenza, per il CD/CM è sufficiente che tutti i pagamenti dovuti siano stati effettuati entro l’ultima scadenza utile prevista per l’anno di riferimento; l’eventuale mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva solo ai fini sanzionatori.
c)  Contribuzione ancora da verificare ai fini del saldo
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica neanche alle fattispecie disciplinate dal messaggio operativo n. 18904 del 19 novembre 2012, lettera B), ossia nel caso in cui al momento della domanda di pensione non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione.
In tali casi, come chiarito nel citato messaggio n. 18904/2012 con riferimento agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, la domanda di pensione non deve essere respinta. La Struttura territoriale dell’Istituto, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente tale minimale, può procedere alla liquidazione della pensione in via provvisoria.
Qualora, a seguito delle verifiche reddituali effettuate sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, emerga l’obbligo di versare una contribuzione a saldo determinante per il mantenimento del diritto alla pensione, la prosecuzione dell’erogazione del trattamento pensionistico resta subordinata al pagamento dell’importo residuo dovuto.
Per garantire uniformità operativa e tempestività degli adempimenti, a integrazione delle istruzioni fornite con il citato messaggio n. 18904/2012, si forniscono le seguenti indicazioni.
La linea di prodotto/servizio che liquida le pensioni, rilevato il debito contributivo, segnala all’Area Flussi/Gestione credito della Struttura territoriale l’esigenza che sia recuperato l’importo residuo al fine di potere proseguire con l’erogazione della pensione; l’Area Flussi/Gestione credito trasmette alla suddetta linea di prodotto/servizio la quantificazione del debito relativo al contribuente.
Sulla base di tali informazioni, la linea di prodotto/servizio predispone una specifica comunicazione da inviare all’interessato o all’Istituto di patronato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R, recante l’indicazione dell’importo da versare per conservare il diritto alla pensione e l’avvertenza che il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione. L’Agenzia Flussi contributivi della Struttura territoriale dell’INPS è disponibile per eventuali chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione delle somme dovute attraverso il servizio di “Comunicazione bidirezionale” presente nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.
Nella medesima comunicazione deve essere specificato che il mancato pagamento, entro il termine indicato, del contributo residuo necessario per maturare il diritto alla pensione comporta l’annullamento del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico riconosciuto in via provvisoria, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione, e il recupero delle somme indebitamente erogate. Resta ferma la possibilità, in tali ipotesi, di restituire le somme in forma rateizzata.
Il medesimo processo di lavoro deve essere attivato tra i diversi uffici della Struttura territoriale dell’INPS nel caso in cui, nei limiti della prescrizione dell’obbligo fiscale/contributivo, vi sia un “accertamento unificato” da parte dell’Agenzia delle Entrate che incida sui contributi dovuti e determinanti per la maturazione del diritto alla pensione (ad esempio, modifica dei contributi dovuti a seguito dell’applicazione di uno studio di settore o di altro accertamento fiscale).
Le presenti indicazioni, concernenti i termini di pagamento della contribuzione residua determinante per la maturazione del diritto alla pensione e le relative modalità di comunicazione agli interessati, si applicano altresì ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche nei casi in cui non trovi applicazione il minimale contributivo.
d) Supplementi di pensione
In caso di domanda di supplemento di pensione, la presenza di omissioni contributive regolarizzate dopo la presentazione della domanda di pensione non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento deve essere liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata; una volta sanate le omissioni contributive, l’interessato può chiedere la ricostituzione del supplemento. Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.
e) Pensione di vecchiaia e pensione ai superstiti
Nel caso in cui il lavoratore autonomo decede senza avere regolarizzato i contributi pregressi determinanti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico richiesto, tale diritto non può più perfezionarsi in capo al medesimo.
Resta fermo, tuttavia, il diritto autonomo dei superstiti alla pensione indiretta sulla base della posizione assicurativa del dante causa. Pertanto, se i contributi del de cuius non sono prescritti, i superstiti possono versarli per conseguire la pensione indiretta, in luogo dell’indennità una tantum/per morte o semplicemente per incrementare l’importo della pensione.
In tali casi, la decorrenza della pensione indiretta è quella prevista dalla disciplina generale, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.
Se alla data del decesso non risulta perfezionato il diritto alla pensione di inabilità per carenza del requisito contributivo dovuta a omissioni contributive, la successiva regolarizzazione dei contributi determinanti consente, ove ne ricorrano i presupposti, la liquidazione della pensione indiretta e non della pensione ai superstiti derivante da una pensione di inabilità non perfezionata.
f)  Regolarizzazione contributiva intervenuta oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria
Se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria è necessario presentare una nuova domanda di pensione. In tale caso, la decorrenza del trattamento è ancorata alla nuova domanda, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
4. Data della regolarizzazione contributiva
Per “data di regolarizzazione contributiva” deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione.
Le varie tipologie di versamento (F24 con causali ordinarie o recupero crediti e per riscossioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) e le relative date sono consultabili nelle procedure “Artcowebnew” e “Gestione AVA” per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e nelle procedure “Rendicontazione Gestione Separata” e “Gestione AVA” per gli iscritti alla Gestione separata; per la gestione agricola, la verifica della data e dell’importo dei versamenti è effettuata mediante “Estratto conto agricoli”, nel quale sono evidenziati sia i versamenti ordinari e da recupero crediti sia quelli effettuati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consultabili altresì tramite la procedura “Gestione AVA”.
5. Modalità di liquidazione della pensione dopo la regolarizzazione contributiva
Una volta effettuato il versamento dei contributi determinanti per la maturazione del diritto alla pensione, l’interessato, a cui la domanda di pensione è stata precedentemente respinta per mancanza del requisito contributivo, può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico mediante presentazione di un’istanza di riesame.
In via generale, tale istanza è sufficiente anche se presentata in data successiva alla regolarizzazione contributiva e consente alla Struttura territorialmente competente dell’INPS di liquidare il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento contributivo determinante per la maturazione del diritto alla pensione.
Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di pensione, salvo il caso in cui la regolarizzazione contributiva intervenga oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, come indicato al paragrafo 3, lettera f), del presente messaggio.
La presentazione di una nuova domanda comporterebbe, infatti, il riconoscimento del trattamento solo dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza.
Inoltre, si precisa che non è necessario presentare ricorso amministrativo. Qualora tuttavia l’interessato proponga il ricorso amministrativo, la Struttura territorialmente competente dell’INPS provvede alla liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva e definisce il ricorso in autotutela.
6. Indicazioni finali
In attesa delle implementazioni procedurali che rendano possibile una comunicazione dedicata nel provvedimento di liquidazione della pensione (“TE08”), le Strutture territoriali dell’Istituto avranno cura di informare l’interessato che la decorrenza è stata attribuita tenendo conto della data in cui il soggetto ha effettuato il versamento dei contributi determinanti per il diritto alla pensione, carenti al momento della domanda.
È inoltre opportuno che nei provvedimenti di reiezione per carenza del requisito contributivo sia indicata all’interessato l’entità della contribuzione mancante.
     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga