Circolare 81 del 24 luglio 2026

Oggetto
Articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. Requisiti di accesso, ambito di applicazione, criteri di determinazione dell’importo e presentazione della domanda
Sommario
Testo Completo
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
2.1 Figli beneficiari
3. Requisiti di accesso
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a). Cittadinanza e soggiorno
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b). Pagamento imposte sui redditi in Italia
3.3 Articolo 3, comma 1, lettera c). Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
4. Presentazione della domanda
4.1 Soggetti legittimati
4.2 Contenuto della domanda
4.3 Canali
5. Determinazione dell’importo mensile dell’Assegno
5.1 Calcolo dell’importo
5.2 Aggiornamento annuale dei valori
5.3 Diritto alle maggiorazioni
5.4 Attestazione dell’ISEE con omissioni e difformità
5.5 DSU con discordanze rilevate nei dati dichiarati
6. Erogazione e decorrenza della prestazione
6.1 Decorrenza ordinaria
6.2 Disciplina transitoria. Applicazione delle nuove disposizioni
1. Premessa
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, Assegno), quale prestazione economica riconosciuta, a domanda e su base mensile, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’Assegno è determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare, rilevata attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza dell’ISEE, l’Assegno è, comunque, riconosciuto sulla base dei dati autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di domanda.
La disciplina dell’Assegno è stata successivamente modificata da ulteriori interventi legislativi, illustrati nelle circolari e nei messaggi emanati dall’INPS a decorrere dall’anno 2022. Le indicazioni contenute nelle predette circolari e messaggi continuano a produrre effetti, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni e le indicazioni operative contenute nella presente circolare.
Da ultimo, la disciplina dell’Assegno è stata modificata dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
Le modifiche introdotte dal citato articolo 7-bis riguardano, in particolare, la rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’Assegno, dei figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, nonché il riconoscimento e l’erogazione della prestazione in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.
Tali previsioni non modificano i criteri di individuazione dei figli a carico in relazione al nucleo familiare ai fini ISEE, ma ampliano la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuta la prestazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal citato articolo 7-bis e si forniscono le relative istruzioni amministrative.
2. Ambito di applicazione
L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026 dispone: “1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all' articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
“2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente”; 
b) all' articolo 3, comma 1:  
1) all'alinea, le parole: “di cittadinanza, residenza e soggiorno” sono soppresse; 
2) alla lettera a), le parole: “titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,” sono soppresse; 
3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente”; 
4) la lettera d) è abrogata; 
c) all' articolo 6: 
1) al comma 1 è premesso il seguente: 
“01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia”; 
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
“1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno”.
Le disposizioni introdotte incidono sui requisiti di accesso alla prestazione in capo al richiedente, estendono la platea dei figli beneficiari e rimodulano la disciplina degli adempimenti connessi alla presentazione della domanda. Le medesime disposizioni devono essere interpretate e applicate in conformità ai principi e alle regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2.1 Figli beneficiari
La prestazione è riconosciuta, per ciascun figlio a carico, ai nuclei familiari con figli minorenni, con figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età e, in presenza di figli con disabilità, senza limiti di età. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, per figli a carico si intendono i figli facenti parte del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, risultante da attestazione in corso di validità, calcolata, per i figli minorenni, ai sensi degli articoli 7 e 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. Nei nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è determinato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del medesimo D.P.C.M.
Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 230/2021, introdotto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19/2026, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno sono altresì considerati figli beneficiari i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che risultino fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente.
In assenza dell’ISEE, i figli per i quali è richiesto il riconoscimento della prestazione devono essere indicati e autocertificati nella domanda, ferma restando la loro individuazione secondo le regole di composizione del nucleo familiare di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e l’estensione, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno, ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Figli minorenni
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio minorenne rileva in relazione al genitore con il quale convive.
Figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età
Per i figli maggiorenni, il riconoscimento dell’Assegno presuppone la verifica dei seguenti due distinti requisiti:
a) l’appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, da accertare secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013, con riguardo alla convivenza o, nei casi di non convivenza, al ricorrere del requisito del carico fiscale e delle ulteriori condizioni previste dal medesimo D.P.C.M.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio maggiorenne convivente con uno o entrambi i genitori appartiene al nucleo familiare del genitore con il quale convive, indipendentemente dal requisito del carico fiscale. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori appartiene, invece, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo D.P.C.M., al nucleo familiare dei genitori qualora risulti fiscalmente a loro carico ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (secondo la definizione adottata ai fini dell’ISEE), non sia coniugato e non abbia figli.
Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, ove fiscalmente a carico di entrambi, è attratto nel nucleo familiare di uno dei genitori, da lui individuato.
Il figlio maggiorenne residente in convivenza anagrafica costituisce nucleo familiare autonomo e non è attratto nel nucleo dell’ISEE dei genitori;
b) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, compreso il possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di una delle attività indicate dalla medesima disposizione.
Ai fini della verifica del suddetto limite reddituale, il reddito complessivo è determinato con riferimento alla somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili (cfr. l’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) ed è rilevante anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
La circostanza che talune somme siano escluse dall’imposizione fiscale, esenti da imposta, assoggettate a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza ai fini della verifica del limite reddituale previsto per il riconoscimento dell’Assegno, qualora la normativa ne imponga la considerazione nel reddito complessivo del soggetto interessato.
Il diritto all’Assegno è riconosciuto in continuità con la prestazione già erogata in qualità di figlio minorenne, qualora al compimento del diciottesimo anno di età risultino sussistenti le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, o dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Il diritto permane fino al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza delle medesime condizioni.
I figli maggiorenni orfani di entrambi i genitori possono accedere all’Assegno nel rispetto del limite anagrafico e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, incluso il rispetto del limite reddituale annuo pari a 8.000 euro.
Figli con disabilità
In presenza di figli con disabilità, il diritto all’Assegno è riconosciuto senza limiti di età e senza applicazione delle ulteriori condizioni previste, per i figli maggiorenni, dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), del decreto legislativo n. 230/2021. La prestazione è riconosciuta a condizione che il figlio con disabilità risulti incluso nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE di uno o di entrambi i genitori o sia individuato sulla base dei dati autocertificati nella domanda.
Le regole di appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE previste per i figli maggiorenni trovano applicazione anche nei confronti dei figli maggiorenni con disabilità. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, il figlio maggiorenne con disabilità convivente con uno o entrambi i genitori appartiene al nucleo familiare del genitore con il quale convive, indipendentemente dal requisito del carico fiscale. Il figlio maggiorenne con disabilità non convivente con i genitori è, invece, incluso nel nucleo familiare di questi ultimi qualora risulti fiscalmente a loro carico (secondo la definizione adottata ai fini dell’ISEE), non sia coniugato e non abbia figli. In tali ipotesi, anche in assenza di convivenza, il figlio è quindi considerato appartenente al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE e può, pertanto, essere riconosciuto quale figlio beneficiario dell’Assegno.
Resta ferma la sussistenza dei requisiti previsti in capo al richiedente.
Il figlio maggiorenne con disabilità residente in convivenza anagrafica costituisce nucleo familiare autonomo e non è attratto nel nucleo familiare dei genitori.
Per i nuclei orfanili, il diritto all’Assegno è riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età o, senza limiti di età, qualora il figlio, alla data del decesso di entrambi i genitori o del genitore superstite risulti incluso nel nucleo dell’ISEE dei genitori o del genitore superstite o sia a loro carico, sia in possesso della condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di pensione ai superstiti.
3. Requisiti di accesso
Il richiedente l’Assegno, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere congiuntamente in possesso dei requisiti indicati dal novellato articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 230/2021, come di seguito illustrati.
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a). Cittadinanza e soggiorno
L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere “cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono pertanto accedere all’Assegno i seguenti soggetti:
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, l’Assegno assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) 883/2004 e resta, pertanto, assoggettato alle relative regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Resta fermo che l’accesso alla prestazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa dell’Unione europea in materia di ingresso e soggiorno, con particolare riferimento per i cittadini di Paesi terzi, al regolamento (UE) 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, nei limiti del relativo ambito di applicazione.
Cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e loro familiari
Nell’ambito del coordinamento delle prestazioni familiari, qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, occorre individuare lo Stato competente in via prioritaria secondo i criteri stabiliti dall’articolo 68 del regolamento (CE) 883/2004.
In particolare, ai fini dell’applicazione delle regole di priorità:
la competenza prioritaria è determinata, in via principale, in base allo svolgimento di attività lavorativa;
in mancanza di attività lavorativa, assume rilievo il criterio della residenza;
qualora un’attività lavorativa sia svolta in più Stati membri, prevale lo Stato di residenza dei figli, ove in tale Stato sia esercitata l’attività lavorativa.
Individuato lo Stato competente in via prioritaria, l’eventuale diritto alle prestazioni familiari previsto dalla legislazione di un altro Stato membro resta sospeso fino a concorrenza dell’importo dovuto in base alla legislazione prioritaria.
Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, ove spettante, un’integrazione differenziale pari all’eventuale differenza tra l’importo previsto dalla propria legislazione e quello erogato dallo Stato competente in via prioritaria.
La disciplina di coordinamento prevista dal regolamento (CE) 883/2004 si applica anche alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), secondo le modalità stabilite dai relativi accordi internazionali e dagli atti di recepimento.
Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono accedere all’Assegno i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che consenta il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Tale requisito temporale è coerente con la disciplina dell’Unione europea che, nell’ambito delle prestazioni familiari, consente agli Stati membri di differenziare il trattamento dei cittadini di Paesi terzi autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Resta fermo che, ai fini dell’accesso alla prestazione, devono comunque sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Coordinamento con la normativa internazionale
Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato terzo, nonché per i cittadini di Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale, il diritto all’Assegno è accertato in conformità alle disposizioni contenute nei relativi accordi, fermo restando il rispetto del principio volto a evitare l’indebito cumulo di prestazioni. In tale ambito, l’eventuale riferimento contenuto negli accordi internazionali agli assegni familiari o alle prestazioni familiari previgenti non determina, di per sé, l’automatica estensione dell’accordo all’Assegno, istituito dal decreto legislativo n. 230/2021.
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b). Pagamento imposte sui redditi in Italia
L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere “soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. Nel rinviare a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato” e, per i non residenti, all’articolo 23 del medesimo D.P.R., si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere riferita a un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 917/1986 e delle detrazioni previste dagli articoli 11, 12 e 13 del medesimo D.P.R.
Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima. Resta fermo che la circostanza che taluni redditi siano esclusi dall’imposizione, esenti da imposta, assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza qualora la normativa ne imponga la considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto interessato.
3.3 Articolo 3, comma 1, lettera c). Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
L’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando altresì in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.
Lavoratori non residenti in Italia
Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno, ove spettante, è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dal comma 01 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, introdotto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) 883/2004.
In tali ipotesi, il diritto all’Assegno sussiste limitatamente al periodo in cui risulta integrato il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia con conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria ai sensi della legislazione italiana. L’erogazione dell’Assegno permane, pertanto, per il solo periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Resta inteso che per i residenti la prestazione è dovuta per tutto il periodo di durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio dello Stato quando essi non incidono sulla permanenza dei requisiti della residenza.
Regolarità contributiva
Con riferimento all’attività di lavoro autonomo è altresì richiesto il requisito della regolarità contributiva, che deve intendersi sussistente qualora risultino adempiuti gli obblighi contributivi previsti dalla legislazione italiana o non siano riscontrate omissioni contributive tali da escludere l’effettivo assoggettamento del lavoratore alla normativa italiana in materia di sicurezza sociale.
4. Presentazione della domanda
L’Assegno è riconosciuto, a domanda, ai soggetti che risultino congiuntamente in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 230/2021.
Ciascun soggetto legittimato può presentare un’unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.
Per i lavoratori residenti in Italia, la domanda è acquisita secondo il meccanismo della proattività, secondo quanto da ultimo illustrato con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026.
Per i lavoratori non residenti in Italia si applicano le seguenti regole:
•  la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
•  la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Ai fini della presente circolare, l’espressione “figli beneficiari” è utilizzata in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere l’Assegno, secondo la definizione e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021 e dalla normativa richiamata dal medesimo decreto. La medesima espressione è utilizzata anche nei casi in cui la domanda sia presentata da soggetti ai quali sia stata attribuita o delegata la responsabilità genitoriale, quali, a titolo esemplificativo, tutori, affidatari, amministratori di sostegno e curatori speciali, nonché nei casi di domanda presentata dal figlio maggiorenne.
4.1 Soggetti legittimati
La domanda di Assegno può essere presentata dai seguenti soggetti, nei limiti previsti dalla normativa:
il genitore in possesso dei requisiti;
il genitore del genitore minorenne o incapace;
gli affidatari;
i soggetti muniti di rappresentanza legale (tutori, amministratori di sostegno, curatori);
il figlio maggiorenne, nei casi previsti.
Genitori
La domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021.
A fini esemplificativi, si riportano i seguenti casi applicativi.
Esempio 1
Nel caso in cui un genitore risieda e svolga attività lavorativa in Italia e l’altro genitore risieda in un diverso Stato membro dell’Unione europea, senza svolgervi attività lavorativa, la domanda di Assegno deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale ed è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021. In tale ipotesi, infatti, l’Italia costituisce lo Stato competente in via prioritaria in applicazione del criterio dell’attività lavorativa.
Esempio 2
Nel caso in cui entrambi i genitori risiedano in due diversi Stati membri dell’Unione europea e svolgano attività lavorativa nei rispettivi Stati di residenza, la domanda di Assegno deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale ed è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, con riferimento allo Stato competente in via prioritaria ai sensi del regolamento (CE) 883/2004. Qualora i figli risiedano nello stesso Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa, la competenza prioritaria spetta a tale Stato; l’altro Stato può eventualmente intervenire in via sussidiaria, mediante corresponsione di una prestazione differenziale, ove spettante.
Genitore del genitore incapace di agire o del genitore minorenne
Nel caso in cui il genitore del figlio beneficiario sia minorenne o incapace di agire, la domanda di Assegno è presentata dal genitore del medesimo, ferma restando la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 in capo al genitore minorenne o incapace. Resta altresì ferma la possibilità per il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale di registrare direttamente online la delega per l’esercizio dei diritti del minore, secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022.
Affidatari
In caso di affidamento temporaneo del minore, la domanda di Assegno è presentata dal soggetto affidatario.
In tali ipotesi, ai fini della determinazione dell’ISEE, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013, che disciplinano le modalità di individuazione del nucleo familiare del minore in affidamento temporaneo.
In particolare, il soggetto affidatario può optare per una delle seguenti modalità:
a) considerare il minore in affidamento quale nucleo familiare autonomo, mediante presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita esclusivamente al medesimo. In tale ipotesi, l’importo dell’Assegno e le eventuali maggiorazioni sono determinati sulla base dell’ISEE riferito al predetto nucleo familiare;
b) includere il minore in affidamento nel proprio nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE. In tale caso, l’indicatore è determinato con riferimento all’intero nucleo familiare del soggetto affidatario.
Tali modalità sono tra loro alternative e non cumulabili, in quanto fondate su distinti criteri di individuazione del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE. La scelta effettuata rileva per l’intero periodo di validità della DSU e incide sulla determinazione dell’importo della prestazione e delle eventuali maggiorazioni spettanti.
Tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali
La domanda di Assegno può essere presentata dai soggetti legittimati in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, quali il tutore, l’amministratore di sostegno, il curatore speciale o altro rappresentante legale, nei limiti delle funzioni e dei poteri loro attribuiti. Resta esclusa la possibilità di presentazione della domanda da parte di familiari, quali fratelli, nonni o zii, in assenza di un titolo giuridico idoneo a conferire poteri di rappresentanza legale o di gestione della prestazione.
Figli maggiorenni
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di Assegno in luogo dei genitori o, in caso siano orfani di entrambi i genitori, direttamente per sé stessi, richiedendo la corresponsione della quota di prestazione loro spettante.
In caso di decesso dei genitori, il figlio beneficiario può subentrare nella domanda al fine di percepire la prestazione in continuità fino al compimento del ventunesimo anno di età, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per i figli maggiorenni. Per i figli con disabilità, la prestazione può continuare anche successivamente al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per tale categoria di beneficiari. Il subentro è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte del figlio medesimo.
Resta fermo che, al di fuori dell’ipotesi in cui, in quanto orfano di entrambi i genitori, il figlio maggiorenne può presentare la domanda in proprio, la presentazione della domanda da parte del figlio è ammessa a condizione che lo stesso appartenga al medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.
4.2 Contenuto della domanda
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione, nonché tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’individuazione della legislazione applicabile e dello Stato competente in via prioritaria all’erogazione dell’Assegno.
In caso di nuove nascite o del sopravvenire di eventi che incidano sulla composizione del nucleo familiare in cui sono presenti i figli beneficiari o sui requisiti rilevanti ai fini del diritto alla prestazione e della determinazione del relativo importo, resta fermo l’obbligo di aggiornare la DSU in corso di validità o, in assenza dell’ISEE, i dati autocertificati nella domanda.
4.3 Canali
La domanda di Assegno può essere presentata attraverso i seguenti canali:
mediante il portale istituzionale dell’INPS, accessibile con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
mediante l’app INPS Mobile, tramite l’apposita funzione dedicata all’Assegno unico e universale per i figli a carico;
tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164 da rete mobile, con oneri a carico dell’utente secondo la tariffazione applicata dal gestore telefonico;
per il tramite degli Istituti di patronato.
5. Determinazione dell’importo mensile dell’Assegno
5.1 Calcolo dell’importo
L’importo mensile dell’Assegno è determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, sulla base dei valori indicati nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, in relazione al valore dell’ISEE del nucleo familiare rilevante ai fini della prestazione.
L’Assegno è riconosciuto nella misura massima in corrispondenza dei valori dell’ISEE fino alla soglia minima prevista dalla citata Tabella 1 e si riduce progressivamente all’aumentare del valore dell’ISEE, fino a raggiungere l’importo minimo nei casi in cui l’indicatore risulti superiore alla soglia massima o non sia presente un ISEE in corso di validità.
A decorrere dalla mensilità di marzo 2026, ai fini della determinazione dell’importo dell’Assegno, rileva l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, secondo quanto illustrato con la circolare n. 7/2026.
5.2 Aggiornamento annuale dei valori
Gli importi dell’Assegno spettanti per i figli minorenni, per i figli maggiorenni e per i figli con disabilità, nonché le relative maggiorazioni e le corrispondenti soglie dell’ISEE indicate nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 230/2021, sono aggiornati annualmente in relazione alla variazione dell’indice del costo della vita, determinata sulla base della media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5.3 Diritto alle maggiorazioni
Le maggiorazioni dell’Assegno previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 spettano in presenza dei requisiti specificamente riferiti al figlio beneficiario, ai genitori o al nucleo familiare rilevante ai fini della prestazione.
Le maggiorazioni correlate al nucleo familiare sono attribuite sulla base del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE o, in assenza dell’ISEE, sulla base dei dati autocertificati nella domanda.
In tali ipotesi, il nucleo familiare è individuato con riferimento ai figli a carico secondo le disposizioni dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e, ai soli fini del riconoscimento della prestazione, anche ai figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che risultino fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente. Resta fermo che tale estensione rileva esclusivamente ai fini del diritto all’Assegno e non incide sulla composizione del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE.
Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare rilevante per il riconoscimento delle maggiorazioni, resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 con riferimento alla posizione del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
In particolare, le maggiorazioni sono riconosciute:
con riferimento a ciascun figlio beneficiario, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa, quali l’età inferiore a un anno, la fascia di età compresa tra uno e tre anni nei nuclei numerosi entro la soglia ISEE prevista, nonché la condizione di disabilità, con importi differenziati in relazione al relativo grado;
in favore dei genitori aventi diritto, qualora ricorrano condizioni soggettive quali l’età della madre inferiore a 21 anni o lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
con riguardo al nucleo familiare, qualora sussistano le condizioni connesse alla numerosità del medesimo, quali la presenza di figli successivi al secondo o di quattro o più figli.
Le maggiorazioni connesse ai requisiti del figlio beneficiario concorrono alla determinazione dell’importo complessivamente spettante e seguono le medesime modalità di ripartizione dell’Assegno tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Le maggiorazioni correlate alla numerosità del nucleo familiare sono, invece, riconosciute esclusivamente al genitore o ai genitori nel cui nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, o dichiarato nella domanda in assenza dell’ISEE, risultino presenti i figli che concorrono alla determinazione della predetta condizione.
5.4 Attestazione dell’ISEE con omissioni e difformità
In presenza di un’attestazione dell’ISEE recante omissioni o difformità, la domanda di Assegno è comunque istruita e la prestazione è erogata nella misura minima prevista, secondo quanto già chiarito con i messaggi n. 2856 del 1° agosto 2023 e n. 2913 dell’8 agosto 2023.
Resta ferma la facoltà del richiedente di regolarizzare la propria posizione mediante:
la rettifica della DSU;
la presentazione di una nuova DSU entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU medesima;
la produzione di idonea documentazione.
A seguito della regolarizzazione, l’importo della prestazione è rideterminato sulla base dell’ISEE regolarizzato, con eventuale riconoscimento delle somme spettanti a titolo di integrazione.
5.5 DSU con discordanze rilevate nei dati dichiarati
In caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati nella DSU e quelli presenti negli archivi amministrativi dell’Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, l’attestazione dell’ISEE non può essere utilmente considerata ai fini della determinazione dell’importo della prestazione. In tale ipotesi, l’Assegno è erogato nella misura minima prevista per i casi di assenza dell’ISEE.
Resta ferma la facoltà del richiedente di regolarizzare la propria posizione mediante rettifica della DSU o mediante presentazione di una nuova DSU. A seguito della regolarizzazione, l’importo della prestazione è rideterminato sulla base della nuova attestazione dell’ISEE.
Si evidenzia altresì che le dichiarazioni rese nella DSU hanno natura di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., con decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e fermo restando ogni ulteriore rilievo sotto il profilo penale.
6. Erogazione e decorrenza della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l’Assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente, ferme restando le ipotesi in cui specifiche maggiorazioni non risultino attribuibili al medesimo per difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento dell’Assegno è effettuato in misura intera al genitore richiedente o in pari misura tra i genitori, secondo quanto indicato nella domanda.
Nel modulo di domanda il richiedente può indicare, oltre ai propri dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore ai fini della corresponsione della quota di prestazione a quest’ultimo spettante.
Resta fermo che:
in caso di domanda presentata per il tramite di un intermediario abilitato, le modifiche relative alla ripartizione del pagamento possono essere apportate esclusivamente dall’intermediario che ha presentato la domanda o da altro intermediario abilitato successivamente incaricato dal richiedente;
in presenza di affidamento condiviso, può essere richiesta la ripartizione dell’Assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori;
in presenza di accordo tra i genitori, può essere richiesta la corresponsione dell’intero importo in favore di uno solo di essi;
in caso di affidamento esclusivo, o di specifico provvedimento dell’Autorità giudiziaria, la ripartizione del pagamento non può essere modificata dall’altro genitore.
6.1 Decorrenza ordinaria
La domanda produce effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, fermo restando quanto previsto per le domande presentate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ciascun anno, secondo quanto illustrato con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 e, da ultimo, con la circolare n. 7/2026.
6.2 Disciplina transitoria. Applicazione delle nuove disposizioni
Le domande presentate a decorrere dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, sono definite in via provvisoria in attesa dell’adeguamento del servizio telematico di presentazione della domanda alla nuova disciplina.
Fase di gestione provvisoria:
le domande e le posizioni interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni sono definite in via provvisoria fino all’adeguamento del servizio di presentazione della domanda alla nuova disciplina;
la prestazione è erogata sulla base dei dati disponibili al momento dell’istruttoria.
Rilavorazione delle posizioni:
le domande e le posizioni possono essere oggetto di verifica e, ove necessario, di rilavorazione a seguito:
­  dell’adeguamento del sistema informativo;
­  della presentazione o dell’aggiornamento della domanda tramite il nuovo servizio.
Mensilità interessate:
sono oggetto di verifica, e ove necessario, di rilavorazione le mensilità decorrenti dal mese di maggio 2026, in quanto successive all’entrata in vigore dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026.
Esiti della rilavorazione:
all’esito delle verifiche effettuate sulle singole posizioni:
le domande e le posizioni interessate possono essere confermate o ridefinite;
gli importi eventualmente già erogati possono essere rideterminati;
possono essere corrisposte eventuali somme a credito spettanti;
sono recuperate le eventuali somme indebitamente percepite, secondo la disciplina vigente.
     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga