Circolare 32 del 27 marzo 2026

Oggetto
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026

1. Premessa

2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026

3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2026

1. Premessa

Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli a cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.


2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026

Ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso di inflazione programmato per il 2025 è stata pari all’1,8%.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2026

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2026 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 611,85 euro (cfr. la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025).

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2026:

861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.
 

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga