Oggetto
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti
1. Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
2. Adempimenti amministrativi
1. Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
Il comma 211 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.
Con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’ambito applicativo della disposizione in argomento specificando che i soggetti interessati dall’esenzione dall’IRPEF sono le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché la categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
In merito all’esenzione dall’IRPEF per i trattamenti pensionistici individuati nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017 si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sfavorevole all’interpretazione adottata, ossia di applicare l’esenzione dall’IRPEF ai soli trattamenti pensionistici che hanno dato luogo allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
In particolare, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004”operata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 “non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo”. Già con la sentenza n. 15121/2024 la medesima Corte ha precisato che l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali “a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere […]” e che la lettura dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, “depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1 […]”.
Quindi, la Corte di Cassazione ha evidenziato la coerenza con la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla legge n. 206/2004, individuabile nell’intento di garantire ai beneficiari “strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici”.
Tenuto conto di tale consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha invitato i propri Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei chiarimenti forniti, secondo cui l’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Tanto premesso, coerentemente alla citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’Economia e delle finanze, a superamento di quanto indicato nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017, si forniscono indicazioni in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.
In merito alle istanze di esenzione dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati, nonché alle relative modalità di presentazione, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative di dettaglio.
Infine, si precisa che, per il corrente anno, l’esenzione fiscale viene applicata dall’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento[1], fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026.
Relativamente, invece, agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga