Aspettativa per cariche pubbliche elettive/Cariche sindacali

Lavoratori con contratto di lavoro part-time che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time

(msg.1606/2005)

A seguito dell’incremento delle assunzioni dei lavoratori con contratti di lavoro part-time, nonché in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pubblicazione del messaggio n. 55 del 2 gennaio 2008 (Allegato n. 1), in considerazione del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito all’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.

Con il citato messaggio n. 55 del 2008 l’Istituto ha fornito disposizioni circa la possibilità di effettuare l’accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che durante i periodi di aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risultasse essere iscritto presso più forme di previdenza, precisando che: “l’accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa”.

Inoltre, nel medesimo messaggio è stato precisato che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei quali è determinante “verificare l’assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro […] non hanno titolo all’accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l’iscrizione alla gestione separata”.

Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento sussiste la compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).

Conseguentemente, al fine di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un’interpretazione evolutiva di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

Tanto premesso, si precisa che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del presente messaggio, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.