CPDEL CPS CPI CPUG

Aliquote di rendimento

Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento

(circ.78/2024) (msg.787/2026) (msg.2491/2025)

Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano:

  • ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e
  • nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,
  • nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.

(msg.2491/2025)

Al paragrafo 1 della circolare n. 53 del 5 marzo 2025 sono state fornite indicazioni in materia di effetti pensionistici per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) derivanti dalla modifica della disciplina relativa ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025).

Nello specifico è stato precisato che, per effetto dell’adeguamento dell’età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67.  

Tanto rappresentato, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, da comma 162 a 165, della legge di Bilancio 2025.

In particolare, il citato articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha innalzato, a decorrere dall’anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). 

Il successivo comma 165 del medesimo articolo 1, inoltre, ha introdotto la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. 

Analogamente, le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.

La medesima disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Chiarimenti del messaggio 787 del 5 marzo 2026 (msg.787/2026)

Sull’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’articolo 1, commi da 157 a 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono state fornite indicazioni con la circ.78/2024.

Successivamente, a seguito della modifica della disciplina sui limiti ordinamentali dei dipendenti pubblici per effetto dell’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - aumentati da 65 a 67 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita - sono stati pubblicati la circolare n. 53 del 5 marzo 2025 e il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti all’esito degli approfondimenti normativi, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, derivanti anche dall’analisi dei ricorsi amministrativi.

In particolare, si precisa che le aliquote di rendimento in argomento si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci; le medesime non si applicano, invece, alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione.

In tale senso, le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia: nel primo caso si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023; nel secondo caso - accesso alla pensione di vecchiaia - si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Pertanto, si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 78/2024 e, per le parti compatibili con quanto sopra riportato, le indicazioni fornite con la circolare n. 53/2025 e con il messaggio n. 2491/2025.
In particolare, considerato che le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023 non si applicano nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma altresì che le medesime non si applicano ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori precoci (cfr. l’art. 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Adempimenti amministrativi

Alla luce di quanto illustrato in premessa, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724[1].

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con la seguente annotazione: “insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione”.

Gestione dei ricorsi

Con riguardo ai ricorsi in istruttoria sulla fattispecie in questione, sarà cura delle Sedi procedere in autotutela - annullando i provvedimenti in cui vi sia stata l’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023 - e definire i ricorsi nell’apposita procedura.

Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della Tabella A Legge 16 del 24 gennaio 1986 quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG, nei seguenti casi:

  • pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011,
    • nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,
    • nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;
  • pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione “quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile);
  • pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione indiretta e
  • pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

Con riferimento all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale), tenuto conto che la prestazione cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, il relativo importo è calcolato, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della Tabella A Legge 16 del 24 gennaio 1986 quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

Per la determinazione dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e della prestazione di accompagnamento di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2024, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965.

Al termine del periodo di riconoscimento delle prestazioni in esame, il relativo trattamento pensionistico viene determinato, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 mentre, in caso di accesso alla pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024.