Costituzione della posizione assicurativa
Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
(msg.2802/2024) (msg.1431/2025)
Assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010 (msg.2802/2024)
Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.
La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile[1].
A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.
Si precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei venti anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Chiarimenti del messaggio 1431/2025
Preliminarmente, si rammenta che per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, trova applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, e all’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
La costituzione della posizione assicurativa d’ufficio preclude, quindi, la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurativo e di versamento dei contributi volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge.
Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d’ufficio, possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari anche dopo la pubblicazione del citato messaggio n. 2802/2024.
Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto con il messaggio n. 2802/2024, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.
In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.
Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010 (msg.2802/2024)
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge n. 1646/1962).
Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali specificati in premessa (per le ricongiunzioni restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.1).
Laddove gli iscritti alle Casse di cui al presente paragrafo non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Chiarimenti del messaggio 1431/2025
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1646).
Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme (per le domande di ricongiunzione restano salve le precisazioni di cui al paragrafo 2.1 del messaggio n. 2802/2024).
A tali assicurati è consentito presentare domanda di versamento dei contributi volontari.
Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto, come sopra specificato, con il messaggio n. 2802/2024 è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.
In tale senso, si intende parzialmente modificata la circolare INPDAP n. 11/2006.
Si precisa, infine, che gli operatori delle Strutture dell’Istituto non devono revocare i provvedimenti di valorizzazioni di periodi contributivi emessi prima della pubblicazione del messaggio n. 2802/2024.