Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (circ.194/2015)
Il comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R ( D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.
Le richiamate modifiche apportate dal comma 3 del richiamato art. 34 agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa - riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.