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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI