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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile

Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

 

"Quota 103" Pensione anticipata flessibile

Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

 

Assicurati che perfezionano i requisiti nel 2024

(circ.39/2024)

L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, per effetto di tale rinvio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023.

 

Assicurati che perfezionano i requisiti nel 2023

(circ.27/2023)

L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14.1, comma 3, del citato decreto-legge prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Con successivo messaggio verranno comunicate le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario, nonché dei relativi importi.

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