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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
(circ.27/2023)
L’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al citato articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, al paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019, riservandosi di fornire successivi chiarimenti in ordine all’incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.
L’articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Su tale fattispecie saranno fornite apposite indicazioni.