Eureka Previdenza

"Quota 103" Pensione anticipata flessibile

Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all’anticipo finanziario

(circ.27/2023)

L’articolo 1, comma 284, lettera b), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla pensione anticipata flessibile.

A seguito di tale modifica, il citato comma 1 dell’articolo articolo 23 dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono alla pensione anticipata flessibile.

Pertanto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei ventiquattro mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a dodici mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i dodici ovvero i ventiquattro mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, mantiene la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

 

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