Eureka Previdenza

Decreto 21 marzo 2023 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) 

(GU n.110 del 12-5-2023)

 

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successive

modificazioni; 

  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inserisce

nel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive

modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,

prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e

sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione

separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.

335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  al

raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di

un'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita

"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31

dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  alla

predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». 

  Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,

con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbiano

maturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  al

comma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipata

flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quota

dei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene

meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  di

lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,

a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista

dalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  della

predetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma

corrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratore

che  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'ente

previdenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predetta

facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». 

  Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del

2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sono

stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge»; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

              Incentivo al posticipo del pensionamento 

 

  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione

dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,

comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisiti

minimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipata

flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,

possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   dei

contributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima. 

  3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  al

comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  parte

del datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partire

dalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensione

anticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitata

contestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  per

predetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  viene

meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della

facolta' medesima. 

  4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrisposto

al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sono

imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 

  5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  non

versati cessa in caso di conseguimento di una pensione

diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario  di  invalidita'  di

cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero  al  conseguimento  del

requisito anagrafico per la  pensione  di

vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  la

pensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  di

appartenenza, se inferiore. 

  6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tutti

i  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essere

esercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  alla

maturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensione

anticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  di

revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  al

momento in cui la revoca stessa e' esercitata. 

  7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  i

contributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoro

effettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al

trattamento di pensione anticipata flessibile. 

  8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,

l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  carico

del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere

riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  del

computo delle prestazioni pensionistiche. 

                               Art. 2 

 

                              Procedura 

 

  1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipo

del pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazione

all'INPS. 

  2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandone

comunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisiti

minimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensione

anticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   o

dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 

  3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma

2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  e

procede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzioni

pensionistiche gia' versate. 

  4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operative

volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa

introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,

n. 197. 

  5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di

avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne

da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  al

comma 2. 

  6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decreto

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 21 marzo 2023 

 

                                              Il Ministro del lavoro  

                                            e delle politiche sociali 

                                                    Calderone         

 

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze      

        Giorgetti         

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del

Ministero della salute, n. 1222 

 

Circolare 82 del 22 settembre 2023
OggettoArticolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabiliINDICE1.   Premessa
2.   Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3.   Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili

1.   Premessa
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 21 marzo 2023 Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) (GU n.110 del 12-5-2023)
                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI                             di concerto con                        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE    Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  conmodificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successivemodificazioni;   Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inseriscenel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   conmodificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successivemodificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscrittiall'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  esostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestioneseparata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  alraggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   diun'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  allapredetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».   Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbianomaturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  alcomma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipataflessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quotadei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generaleobbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  deilavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  dellamedesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' vienemeno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  dilavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  previstadalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  dellapredetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   sommacorrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratoreche  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'enteprevidenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predettafacolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».   Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sonostabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge»;                                Decreta:                                 Art. 1                Incentivo al posticipo del pensionamento    1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazionedell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.   2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisitiminimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipataflessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   deicontributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generaleobbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  deilavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  dellamedesima.   3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  alcomma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  partedel datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partiredalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensioneanticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitatacontestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  perpredetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  vienemeno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio dellafacolta' medesima.   4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrispostoal lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sonoimponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.   5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  nonversati cessa in caso  di  conseguimento  di  una  pensione  diretta,ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la  pensione  divecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  lapensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  diappartenenza, se inferiore.   6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tuttii  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essereesercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  allamaturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensioneanticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  direvoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  almomento in cui la revoca stessa e' esercitata.   7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  icontributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoroeffettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  altrattamento di pensione anticipata flessibile.   8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  caricodel lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad esserericonosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  delcomputo delle prestazioni pensionistiche.                                Art. 2                                Procedura    1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipodel pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazioneall'INPS.   2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandonecomunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisitiminimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensioneanticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   odall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.   3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  eprocede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzionipensionistiche gia' versate.   4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operativevolte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativaintrodotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,n. 197.   5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  diavvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  neda' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  alcomma 2.   6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decretomediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.     Roma, 21 marzo 2023                                                Il Ministro del lavoro                                              e delle politiche sociali                                                     Calderone          Il Ministro dell'economia      e delle finanze              Giorgetti         
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  dellepolitiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministerodell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  delMinistero della salute, n. 1222 

 

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