Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia per i soggetti invalidi in misura almeno pari all'80% (circ. 82/94)
Generalità
L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L'elevazione opera in forma graduale con effetto dal 1* gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età di regime a far tempo dal 1* gennaio 2002. A norma del comma 8 dello stesso articolo 1 l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. L'articolo 5 del decreto n.503 stabilisce che le disposizioni in materia di limiti di età dettate dall'articolo 1 per il pensionamento di vecchiaia nel regime generale trovano applicazione anche per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. A tal fine l'articolo in parola dispone che per le forme di previdenza sostitutive le quali, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992, prevedono requisiti di età inferiori a quelli stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione opera in forma graduale con effetto dal 1* gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni. Anche per gli iscritti alle predette forme di previdenza che siano invalidi in misura non inferiore all'80 per cento non si applica l'elevazione dei limiti di età. Nei confronti degli assicurati che siano invalidi nella misura richiesta dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 503 restano pertanto confermati i limiti di età previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale e nelle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto. La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità richiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell'età prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al fine di assicurare omogeneità di tutela nell'ambito di ciascuna gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell'invalidità nella misura di legge si debba avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall'Istituto. In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto. Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti di età vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento debbono presentare, unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico redatto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro Ente, potranno allegare altresì copia del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità rilasciato da tale Ente. Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la domanda di pensione di vecchiaia potrà essere definita positivamente.
Valutazione del requisito sanitario
Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto.
I lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento debbono presentare, unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico redatto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro Ente, potranno allegare altresì copia del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità rilasciato da tale Ente. Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la domanda di pensione di vecchiaia potrà essere definita positivamente.
Decorrenza
La decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia per gli iscritti all'AGO dei lavoratori dipendenti
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui si considera invalido l'assi- curato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
L'articolo 1, comma 10, della legge n. 222 dispone che al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, punto 9, viene effettuata al compimento dei nuovi limiti di età previsti dal decreto n.503, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente. I titolari di assegno di invalidità che al compimento del 60* anno, se uomini, o del 55* anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, al fine di ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista dalla previgente normativa debbono presentare specifica domanda, corredata dalla documentazione di cui in premessa. Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, si procederà alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei limiti di età.