Eureka Previdenza

L'assegno ordinario di invalidità

Requisiti sanitari

(circolare 262/84)

Nuova definizione dell'invalidità (art. 1, comma 1 della legge 222/84) (circolare 1/85 per gli aspetti medico-legali).

Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La nuova definizione dell'invalidità sostituisce il concetto di capacità di guadagno con quello di capacità di lavoro: ciò significa che il giudizio di invalidità deve essere rapportato alla sola validità fisio-psichica dell'assicurato ed alle sue attitudini con esclusione dei fattori socio - economici come risulta esplicitamente confermato dall'art. 15, comma 1, che abroga il richiamo alla situazione socio - economica della provincia contenuto nell'art. 36 del D.P.R. n. 639/1970 (6).
La riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato tenendo conto, cioè, dei fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l'indagine relativa ai lavori affini espletabili.
L'espressione "occupazioni confacenti" deve intendersi riferita sia ad attività di natura subordinata che autonoma: in questo contesto deve essere altresì considerata l'ipotesi del declassamento che solo se notevole esclude il carattere confacente dell'attività. (vedi circolare 187/89 sulla Conferenza Nazionale del 1989 sull'invalidità pensionabile)

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