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AOI e altre prestazioni
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AOI e congedo straordinario
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AOI e Versamenti Volontari
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Assegno ordinario di invalidità
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Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
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Cumulo assegno-redditi da lavoro
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Decorrenza
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Determinazione della misura
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Durata - Conferma - Revisione - Revoca
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Istruttoria delle domande di AOI
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Limite alla presentazione di nuova domanda
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Non reversibilità dell'AOI
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Requisiti contributivi
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Requisiti sanitari
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Rischio precostituito
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Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità
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Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Messaggio 22604 del 15 giugno 2005
OGGETTO:
Diritto alla pensione di reversibilità in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile.
Sono pervenute da alcune Sedi richieste intese a conoscere se nei confronti di un figlio studente, titolare/contitolare di pensione ai superstiti, permane il diritto al trattamento pensionistico qualora il medesimo partecipi a progetti per il volontariato civile di cui alla legge n. 64 del 6 marzo 2001.
Al riguardo, si precisa quanto segue.
Il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, riguardante la "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", ha chiarito all'articolo 9, comma 1, che "l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".
Pertanto la partecipazione ai progetti sopra menzionati da parte di figlio studente titolare/contitolare di pensione di reversibilità non comporta la sospensione del trattamento pensionistico in argomento in quanto non si configura, a norma dell'articolo 22 della legge n. 903/1965, come una prestazione di lavoro retribuito.
IL DIRETTORE CENTRALE
Mauro Nori
Messaggio 38281 del 21 novembre 2005
OGGETTO:
1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.
2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità.
1. Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia. Chiarimenti.
I decreti interministeriali che regolamentano le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà stabiliscono che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro il periodo massimo di permanenza stabilito per ciascun Fondo, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sono stati chiesti chiarimenti, da parte di alcune strutture periferiche, relativamente al caso di lavoratori che vengono ammessi all’assegno straordinario per maturare il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, e che raggiungono l’età anagrafica prescritta prima di perfezionare il requisito contributivo.
Si ricorda in proposito che, come stabilito dall’art.2, comma 1 del D.Lgs. 503/92,il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.
Il comma 3, lettera c) del medesimo articolo della legge citata dispone però che nei casi di lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non conseguono i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.
La circolare n.50 del 25 febbraio 1993 ha, tra l’altro, illustrato la deroga in questione al punto 2, precisando che la riduzione dei requisiti fino al limite minimo di 15 anni è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsti dalla legge (20 anni) e il numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non può comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane.
Pertanto, in fase di verifica preliminare alla liquidazione, il requisito per l’accesso all’assegno straordinario finalizzato al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di richiedenti prossimi al compimento dell’età pensionabile, deve essere determinato secondo il criterio sopra richiamato.
L’assegno straordinario potrà essere concesso solo fino al compimento dell’età pensionabile, stante il raggiungimento, anche con il versamento della contribuzione correlata all’assegno straordinario, del requisito minimo “personalizzato” o, comunque, dei 15 anni di contribuzione.
Per una migliore comprensione dell'operatività della disposizione in esame, si ritiene opportuno riportare un esempio.
Lavoratore nato il 7 agosto 1939, che al 31 dicembre 1992 possa far valere 2 anni, 11 mesi e 2 settimane (206 settimane) di assicurazione e di contribuzione.
Il lavoratore compie l'età pensionabile di 65 anni richiesta per il pensionamento di vecchiaia il 7 agosto 2004.
Dall’anno 2000, per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni (1040 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall'interessato neanche con l'incremento del periodo (607 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 agosto 2004. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell'anno 2004 con 15 anni, 7 mesi e 2 settimane
(813 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 20 anni (1040 settimane) beneficiando della riduzione di 4 anni, 3 mesi e 2 settimane (227 settimane) dei requisiti richiesti (1040 settimane meno (206 settimane più 607).
Ipotizzando che il lavoratore abbia cessato l’attività lavorativa il 31 luglio 2004,con 808 settimane di contribuzione a fronte delle 813 a lui richieste e determinate con la modalità sopra illustrata, il requisito contributivo richiesto sarà maturato al 31 agosto 2004 con 5 settimane di contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario.
Qualora il lavoratore, al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, non maturi il requisito contributivo “personalizzato”, individuato con le modalità sinora illustrate, l’assegno straordinario non potrà essere concesso.
Le procedure di liquidazione e gestione sono già impostate coerentemente con le indicazioni richiamate.
1.2 Assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzato alla pensione di vecchiaia erogato dal Fondo di solidarietà dei tributi erariali.
La deroga in questione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali che accedono all’assegno straordinario per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia carico dello speciale Fondo per gli impiegati esattoriali.
Come già chiarito dalla circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha stabilito, fra l’altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, per gli iscritti al Fondo esattoriali il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. In attesa dell’emanazione del decreto legislativo per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale iscritto al fondo esattoriali con quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, al predetto personale si applicano le disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con tale disposizione, il citato art.59, non ha inteso modificare i requisiti previsti dall'ordinamento specifico del Fondo speciale integrativo, ma ha subordinato il pensionamento del Fondo speciale integrativo alla maturazione dei requisiti nel regime generale obbligatorio. Si potrà pertanto accedere al pensionamento di vecchiaia a carico del Fondo, in presenza dei requisiti previsti dalla specifica normativa, a condizione che sussista il diritto a pensione nel regime generale obbligatorio.
Pertanto, anche diritto all'assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali deve essere valutato con riferimento al perfezionamento del diritto in base ai principi illustrati, e quindi, con 15 anni di contribuzione del Fondo esattoriali e con il requisito contributivo personalizzato nell’assicurazione generale obbligatoria.
2. Liquidazione dell’ assegni straordinario di sostegno al reddito in favore di titolare di trattamento pensionistico di invalidità
Come già disposto con i messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, e come ribadito con messaggio n. 031778 del 19 settembre 2005, in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza della Corte di Cassazione n.9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.
Si ribadisce in proposito che non è possibile procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario in favore dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità.
In tali casi, l’assegno straordinario di sostegno al reddito potrà essere concesso solo dopo la mancata conferma o la revoca dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero dopo la revoca della pensione di invalidità, a condizione che la decorrenza dell’assegno straordinario sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.
Prima di procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, le strutture dovranno verificare anche che il lavoratore non abbia presentato, anche presso un’altra Sede INPS, domanda di trattamento di invalidità. In tal caso, l’accoglimento dell’assegno straordinario è subordinato all’esito della domanda di trattamento di invalidità.
Rimane ferma la possibilità, per chi è già titolare di assegno straordinario, di ottenere successivamente la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità. In tal caso non si potrà liquidare in suo favore, alla scadenza dell’assegno straordinario, la pensione di anzianità, in costanza di titolarità del citato trattamento pensionistico di invalidità.
E’ inoltre possibile accogliere le domande di assegno straordinario dei lavoratori titolari di trattamento di invalidità che intendano accedere all’assegno straordinario finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
NORI
Messaggio 41791 del 23 dicembre 2005
Oggetto:
Beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all’amianto; attuazione delle disposizioni contenute nella circolare 15 aprile 2005 n. 58 – inserimento dei periodi sulla posizione assicurativa - istruzioni operative.
Con la circolare in oggetto, a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità d’attuazione dell’art.47 della Legge 24.11.2003 n. 326, sono state impartire le disposizioni per l’attuazione della nuova normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Si riportano, di seguito, le istruzioni per l’applicazione di detta circolare in ordine all’acquisizione, sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, delle informazioni contenute nelle certificazioni INAIL ai fini del riconoscimento del relativo beneficio pensionistico. Tali istruzioni sostituiscono le precedenti, contenute nel manuale consultabile con l’applicazione Intranet/Area Assicurato Pensionato/Estratto Conto – Emissione generalizzata, con particolare riferimento ai preesistenti codici 170 (AGO) e AM (Fondi Speciali), che non devono più essere utilizzati.
1. Acquisizione delle certificazioni rilasciate dall’INAIL
Le certificazioni rilasciate dall’INAIL dovranno essere acquisite in ARPA o negli archivi dei Fondi Speciali (Fondi Ferrovieri e Volo, evidenze contabili separate dell’A.G.O. dei lavoratori già iscritti ai Fondi Elettrici, Autoferrotramvieri e Telefonici, Dirigenti già iscritti all’INPDAI) con le procedure già note.
Relativamente alle modalità di acquisizione delle certificazioni rilasciate dall’INAIL negli archivi del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato si fa riserva di fornire le opportune istruzioni in un successivo messaggio. (1) Vedi messaggio 25858/2006
Ciascuna acquisizione dovrà contenere le date di inizio e di fine dell’esposizione all’amianto certificate dall’INAIL, il numero di settimane o di anni, mesi e giorni di esposizione, la matricola Azienda (solo per l’A.G.O.) ed un codice, successivamente indicato per ciascuna tipologia di evento, che indichi rispettivamente:
A. L’esposizione, superiore al decennio, per i lavoratori che hanno svolto attività soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione
B. L’esposizione, per almeno un decennio, per i lavoratori che hanno svolto attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,25, utile per la sola misura della prestazione;
C. L’esposizione – anche per periodi inferiori ai dieci anni - per i lavoratori che, indipendentemente dal fatto di essere o non soggetti all’obbligo assicurativo presso l’INAIL, abbiano contratto una malattia derivante dall’esposizione all’amianto, ovvero per i periodi di lavoro in miniere o cave di amianto; tale codice comporterà, al momento del pensionamento, la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione.
Si precisa che le date di inizio e fine dell’esposizione all’amianto dovranno rispettare quelle di competenza di ciascuna quota di pensione. Ciò avviene automaticamente per l’A.G.O., per la. quale si continueranno ad acquisire in ARPA i periodi di esposizione mediante registrazioni annuali, mentre nell’archivio dei Fondi si potranno alternativamente acquisire periodi annuali o pluriennali; nel secondo caso, qualora i periodi eccedano le date di competenza di ciascuna quota di pensione, l’operatore avrà cura di dividere il periodo e, contestualmente, ripartire le settimane o i giorni di esposizione, acquisendo più registrazioni, come riportato nell’esempio che segue.
Esposizione all’amianto nel Fondo Autoferrotramvieri con date inizio/fine 01.01.1985 – 31.12.1998 - anni di esposizione 14;
1° registrazione 01.01.1985 – 31.12.1992 con 8 anni
2° registrazione 01.01.1993 – 31.12.1994 con 2 anni
3° registrazione 01.01.1995 – 31.12.1995 con 1 anno
4° registrazione 01.01.1996 – 31.12.1998 con 156 settimane
(1) A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 41791 del 23.12.2005, si comunica che le istruzioni operative contenute nel citato messaggio si applicano anche agli iscritti al fondo speciale Ferrovieri.
Gli operatori, pertanto, potranno acquisire la certificazione di tale diritto a beneficio dei predetti lavoratori seguendo scrupolosamente le istruzioni del già noto messaggio. (msg.25858/2006)
2. Certificazione di periodi misti
La certificazione di periodi misti (in parte soggetti ed in parte non soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL), prevista alla parte terza punto 2 della predetta circolare, dovrà essere registrata, a seconda delle diverse situazioni trattate, come successivamente indicato:
· Esposizione superiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione superiore o inferiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: dovranno essere acquisite registrazioni con i criteri di cui al punto A per il primo periodo e con i criteri di cui al punto B per il secondo periodo.
· Esposizione per almeno un decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione, inferiore al decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.
· Esposizione per almeno un decennio determinata dalla somma di periodi in parte soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e in parte non soggetti alla medesima forma assicurativa, entrambi inferiori al decennio: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.
3. Estratto conto
Negli estratti di gestione (ARPA e Fondi Speciali) le registrazioni verranno esposte come sono state acquisite; va precisato che negli estratti per totali e riepilogativo dei Fondi Speciali tali registrazioni non verranno sommate nel totale dell’anzianità, ma daranno luogo solo ad una segnalazione.
Nell’estratto unificato (UNEX, Estratto Conto, Punto Cliente, Internet) la registrazione produrrà una annotazione che riporterà le date limite del periodo di esposizione e l’indicazione che la maggiorazione dell’anzianità verrà valutata secondo le norme in vigore alla data del pensionamento.
4. Calcolo della pensione
Al momento del calcolo della pensione, i programmi – prelevando il conto assicurativo dell’interessato – applicheranno il beneficio pensionistico previsto dalla normativa vigente al momento della data di pensionamento. Attualmente, la normativa prevede che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto non possa comunque essere superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, qualora inferiore (ad esempio, limite di trentasette anni nel Fondo Ferrovieri).
Nel caso in cui il limite prima indicato risulti superato per effetto del riconoscimento del beneficio derivante da esposizione all’amianto i programmi limiteranno l’anzianità a quella massima liquidabile, eliminando il numero di settimane di beneficio pensionistico eccedenti a partire dalle settimane delle quote meno favorevoli per l’interessato.
5. Trasferimento della contribuzione ad altro Ente o gestione
Data la natura di beneficio pensionistico, il riconoscimento dell’esposizione all’amianto non può essere trasferito ad altro Ente o gestione; la Sede che opera il trasferimento della contribuzione dovrà provvedere, all’atto dell’emissione del modello TRC01, all’annullamento dell’intera contribuzione nella gestione di provenienza e:
- in caso di trasferimento ad altra gestione dell’INPS (es. da un Fondo Speciale all’AGO) all’acquisizione ex novo della certificazione INAIL nell’archivio della gestione destinataria del trasferimento;
- in caso di trasferimento ad altro Ente, alla spedizione a tale Ente di una copia della certificazione INAIL, conservando agli atti l’originale; in tale caso, un apposito flag del trasferimento telematico segnalerà all’Ente ricevente che è in corso la spedizione della copia della certificazione.
6. Istruzioni operative
Come già detto, ciascuna registrazione dovrà contenere le date dal… al… (quest’ultima non dovrà essere successiva al 2 ottobre 2003), il numero di settimane o di anni, mesi e giorni di esposizione all’amianto – e non quindi quelle corrispondenti al beneficio pensionistico – e, solo per l’AGO, la matricola Azienda del datore di lavoro.
Sono inoltre stati istituiti i seguenti codici, corrispondenti ai punti A, B, e C del primo paragrafo del presente messaggio, con i significati a fianco riportati. Si sottolinea nuovamente che i codici 170 (AGO) e AM (Fondi Speciali) sono soppressi e non dovranno più essere utilizzati; eventuali variazioni a certificazioni già acquisite nei rispettivi archivi dovranno essere effettuate seguendo i criteri del presente messaggio.
ARPA FONDI SPECIALI
A. codice che assegna coefficiente 1,5, utile per
il diritto e la misura della prestazione 171 M1
B. codice che assegna coefficiente 1,25, utile
per la sola misura della prestazione 172 M2
C. codice che assegna coefficiente 1,5 utile per
il diritto e la misura della prestazione e che
non richiede il periodo almeno decennale 173 M3
Per ulteriori approfondimenti, gli operatori potranno consultare i già citati manuali presenti in Intranet; gli operatori potranno inoltre rivolgersi:
- a Caterina Mingione (Dir. Centr. Prestazioni) tel:06 5905 4424
per problematiche di carattere normativo/amministrativo;
- a Enzo Salvatori (estratto UNEX) tel:06 5905 3148
Luciana Pastorino (registrazioni ARPA) tel:019 8315 453
Giuseppe Perlin (registrazioni F.S.) tel:06 5905 5817
per aspetti di tipo tecnico.
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI IL DIRETTORE CENTRALE S.I.T.
Nori Spadaccia
Messaggio 11559 dell'11 marzo 2005
Oggetto: “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” e al D.M. 375/2003.
Rilascio delle procedure per l’acquisizione dei dati di liquidazione degli assegni straordinari.
Premessa
Con circolare n. 156 del 9 dicembre 2004 sono state fornite le informazioni relative all’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” e al D.M. 24 novembre 2003, n. 375.
Sono state inoltre fornite le prime istruzioni in merito alle modalità di liquidazione degli assegni straordinari e le istruzioni contabili.
In allegato alla citata circolare è stato trasmesso il modello della domanda di assegno straordinario.
Con il messaggio 3395 del 1 febbraio 2005 sono state messe a disposizione delle sedi le procedure per l’acquisizione delle domande degli assegni straordinari. Con lo stesso messaggio sono state illustrate anche le caratteristiche degli assegni straordinari erogati dal Fondo in questione.
Vengono ora messi a disposizione delle sedi gli aggiornamenti della procedura dell’IVS74 per l’acquisizione degli assegni straordinari in questione.
Con successivo messaggio saranno rilasciati gli aggiornamenti della procedura di calcolo.
1 –
Acquisizione dei dati per la liquidazione dell’assegno
La struttura INPS competente alla liquidazione dell’assegno straordinario, verificato il rispetto dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvederà alla liquidazione con le modalità previste dall’AGO ovvero dal Fondo Esattoriali.
PANNELLO MNLAN30
Per questa tipologia di assegni straordinari, la procedura IVS74 provvede a valorizzare in via automatica i codici ATTIVITÀ ECONOMICA e PROFESSIONE INDIVIDUALE.
Devono essere acquisite, come di consueto, le informazioni relative alla data di inizio e fine assicurazione, la data di scadenza dell’assegno, i codici di deduzioni dall’imponibile relativi alla tassazione.
In merito alla decorrenza, si rammenta che gli assegni straordinari dovranno essere liquidati con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Deve essere obbligatoriamente acquisita nell’apposito campo di nuova istituzione, la DATA DI PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI, che verrà memorizzata nel campo GP2BM03Z del database pensioni
Nel campo BENEFICI PARTICOLARI deve essere indicato SI/NO a seconda se venga attribuito o meno un numero di settimane a titolo di incremento dell’anzianità contributiva.
Qualora venga indicato Si, deve essere acquisito nel campo SETT. il numero di settimane di incremento.
I benefici in questione vengono memorizzati con il codice 5 nel campo GP1AV061 e il numero delle settimane nel campo GP1NSETBEN.
Di seguito si riportano le modalità per l’acquisizione dei dati a seconda se la liquidazione debba essere effettuata con le modalità previste dall’AGO o dal Fondo Esattoriali.
Acquisizione dei dati per la liquidazione dell’assegno con le modalità previste dall’AGO
Per le domande inserite in EAD75 con il valore AGO al campo 36, la procedura di acquisizione consente la compilazione dei campi con le modalità previste per la liquidazione degli assegni a sostegno del reddito.
Come di consueto, il numero di settimane ad incremento dell’anzianità contributiva deve essere attribuito sulla quota B anche nel caso di liquidazione da effettuarsi con sistema misto.
Si ricorda che, per gli assegni straordinari in argomento, il numero di settimane ad incremento deve obbligatoriamente coincidere con il numero di settimane per le quali verrà effettuato il versamento della contribuzione correlata, pari a quelle mancanti per il raggiungimento del diritto a pensione.
Acquisizione dei dati per la liquidazione dell’assegno con le modalità previste dallo speciale Fondo per gli impiegati esattoriali.
Per le domande inserite in EAD75 con il valore ESA al campo 36, le procedure centrali non provvedono al calcolo dell’importo dell’assegno straordinario.
Il pannello MNLAN30 compila automaticamente il campo CODICE GESTIONE con il valore E, e propone all’acquisizione il campo IMPORTO LORDO ALLA DECORRENZA.
Pertanto, le Sedi devono provvedere a predeterminare l’importo lordo spettante alla decorrenza come di seguito indicato.
L’importo da utilizzare per il calcolo dell’assegno straordinario, come previsto per il calcolo della pensione di vecchiaia nel Fondo per gli impiegati esattoriali, deve essere il più favorevole fra l’importo spettante nel regime generale obbligatorio e quello spettante nel Fondo per gli impiegati esattoriali.
Pertanto, si dovrà procedere alla determinazione degli importi con le modalità utilizzate per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo esattoriali calcolando sia l’importo teoricamente spettante nell’AGO, sia quello teoricamente spettante nel Fondo per gli impiegati esattoriali, utilizzando il foglio di lavoro allegato al presente messaggio.
Si ricorda che tale ultimo importo deve essere maggiorato della quota esclusiva eventualmente spettante con riferimento ai periodi di non iscrizione al Fondo esattoriali.Si precisa in proposito che nel caso in cui l’iscritto possa far valere nell’AGO contribuzione extra Fondo per gli impiegati esattoriali, l’importo lordo teorico calcolato nel Fondo degli impiegati esattoriali deve essere aumentato di una somma pari alla differenza fra la pensione AGO, calcolata sulla base di tutti i contributi effettivi e volontari, esclusi i contributi figurativi, e quella calcolata sui contributi relativi ai periodi di contemporanea iscrizione al Fondo
L’importo complessivo, comprensivo di tale aumento, non può superare il 65% della retribuzione pensionabile.
L’importo lordo teorico così individuato deve essere acquisito nel campo IMPORTO LORDO ALLA DECORRENZA.
Nei soli casi in cui venga posto in pagamento l’importo a carico del Fondo esattoriali, le sedi dovranno provvedere a segnalare alla Direzione Centrale Prestazioni- casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredato del foglio di calcolo.
Aziende ammesse al Fondo al fine dell’erogazione degli assegni straordinari.
Si fornisce in allegato l’elenco delle Aziende che hanno già inoltrato la domanda di accesso al Fondo di solidarietà in questione finalizzata all’erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito.
A ciascuna azienda è stato assegnato il codice identificativo, da acquisire nell’apposto campo CODICE ENTE del pannello MNLAN20 della procedura IVS74
Programmi
La IVS74 è stata aggiornata con le modifiche sopra descritte.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
IL DIRETTORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI
Nori
Spadaccia
ALL. 1
Azienda |
Codice |
Matricola aziendale |
Categoria assegno |
Sede che deve incassare il contributo straordinario mensile * |
---|---|---|---|---|
S.ES.I.T. Puglia Spa Servizio esazione imposte e tributi |
901 |
029 |
0900 |
|
E.Tr Esazione Tributi SpA Cosenza |
902 |
2504229132 2504230042 |
029 |
2500 |
Gest Line Spa -San Paolo |
903 |
5122860655 |
029 |
5100 |
Sifer Spa. Servizio riscossione Tributi Concessione Prov.Ferrara |
904 |
2903003658 2903960018 |
029 |
2900 |
Sudtiroler Einzugsdienste AG Alto Adige Riscossioni Spa |
905 |
1411599266 1411743322 |
029 |
1400 |
Ascotributi Associazione nazionale tra i concessionari di riscossione dei tributi |
906 |
7007392420 |
029 |
7000 |
Sestri Spa Concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per le province di Asti, Biella, Imperia, Novara, Savona, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola |
907 |
5206775075 |
029 |
5200 |
CNC –Consorzio nazionale Concessionari |
908 |
7016746515 7017011492 |
029 |
7001 |
GEC- Gestione Esattorie Cuneesi Spa |
909 |
2703285492 |
029 |
2700 |
CARALT Concessionaria riscossione tributi per la provincia di Alessandria |
910 |
029 |
0200 |
|
Bergamo Esattorie s.p.a Servizio Nazionale della riscossione mediante ruolo Concessione della provincia di Bergamo |
911 |
1205310048 |
029 |
1200 |
ESATRI Concessionaria dei tributi delle province di Milano-Brescia-Lodi-Pavia-Varese |
912 |
4951799857 |
029 |
4900 |
BIPESSE – Riscossioni S.p.A. |
913 |
7303664678 |
029 |
7300 |
RIPOVAL S.p.a Servizio della Riscossione dei Tributi per la provincia di Sondrio |
914 |
7701281006 |
029 |
7700 |
CERIT- Centro Riscossione Tributi |
915 |
3019300776 |
029 |
3000 |
CO.RI.T.. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A. Concessionaria per la Riscossione dei tributi nelle province di Forlì, Cesena e Rimini |
916 |
029 |
3201 |
|
GEMA S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Concessione della provincia di Foggia |
917 |
029 |
3100 |
|
Monte dei Paschi di Siena |
918 |
7017008865 7038193047 |
029 |
7005 |
RILENO |
919 |
2410987991 |
029 |
2401 |
GERIT |
920 |
029 |
3800 |
|
SRT Servizio Riscossione Tributi |
921 |
9400816631 |
029 |
9400 |
SO-BA-RIT-S.p.A. Società di Banche per la riscossione dei tributi Concessione provinciale di Lecce |
922 |
4103258948 |
029 |
4100 |
* la corresponsione del contributo straordinario mensile è attualmente sospesa
Messaggio 33735 del 7 ottobre 2005
Oggetto : Pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie
Come è noto l’erogazione diretta delle integrazioni salariali regolarmente autorizzate e non percepite dai lavoratori dipendenti non è una modalità di pagamento espressamente prevista dalla normativa regolante l’intervento ordinario.
Peraltro, a suo tempo, si ritenne di consentire una deroga all’obbligo della anticipazione di cui all’art. 12 del D.L.Lgt. n. 788/45 in situazioni indicate nella circolare n. 1408 G.S. del 10.8.66, p. 8.
Successivamente con i messaggi n. 18541 del 30.3.96, n. 20775 del 24.2.99 e n. 000477 del 10.5.2000, vennero dettati alle Sedi criteri per l’istruttoria delle richieste di pagamento diretto della CIGO avanzate da datori di lavoro o lavoratori nonché indicate altre situazioni critiche delle aziende tali da poter consentire il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’Istituto ai lavoratori aventi diritto.
In sintesi in detti messaggi – qui allegati – sono state indicate le situazioni di insolvenza dei datori di lavoro giuridicamente rilevanti che possono eventualmente consentire il pagamento diretto delle citate prestazioni. In particolare tali situazioni sono:
§ sottoposizione delle aziende a procedure concorsuali (fallimento, etc.)
§ cessazione delle aziende
§ comprovata crisi finanziaria delle aziende
Si è sottolineato in particolare che il pagamento diretto delle prestazioni in esame presuppone tra l’altro la verifica:
a) di elementi preesistenti rilevanti ai fini della validità dell’autorizzazione, soprattutto sotto il profilo della temporaneità e transitorietà dell’evento non valutati in sede di decisione da parte della commissione provinciale (vedi circ. 212 del 18.10.1984 e circ. 130 del 14.07.2003);
b) della effettività del diritto dei singoli lavoratori alla percezione dei trattamenti autorizzati. Sotto quest’ultimo aspetto la verifica delle situazioni di incumulabilità e incompatibilità delle integrazioni salariali devono essere desunte sia dalla consultazione degli atti e dei dati disponibili negli archivi delle strutture di produzione, sia da apposite dichiarazioni di responsabilità dei lavoratori interessati
Le richieste di pagamento diretto sono state sinora oggetto di valutazione e di eventuale autorizzazione da parte di questa Direzione.
Considerata, tuttavia, l’autonomia gestionale dei Direttori delle Sedi periferiche, che tra l’altro, hanno la possibilità di meglio conoscere le situazioni locali, nonché le aziende nel territorio, si ritiene di demandare alla loro competenza la valutazione degli elementi delle singole richieste di pagamento diretto in argomento, basandosi sui criteri contenuti nei già citati messaggi, nonché il rilascio della relativa autorizzazione al pagamento.
Le autorizzazioni concesse dalle Direzioni Provinciali e Subprovinciali e dalle Agenzie dovranno essere portate a conoscenza della Direzione Generale, per l’immediato, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , in attesa di apposita procedura web che sarà realizzata dalla D.C.S.I.T.
Del rilascio di tale procedura sarà data comunicazione con apposito messaggio.
Resta fermo, comunque, che i casi di particolare complessità potranno essere sottoposti alla decisione di questa Direzione.
Il Direttore Generale
Crecco