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Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile
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L'invalidità civile
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile
(msg.968/2019)
La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).
I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.
Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.
In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.