Eureka Previdenza

L'invalidità civile

Accertamento sanitario di revisione

(circ.10/2015)

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

L'invalidità civile

Accertamento sanitario di revisione

(circ.10/2015)

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

Semplificazione degli adempimenti sanitari ed amministrativi

La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), l’attuale sistema dell’eventuale doppia visita.

La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso.

Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Oltre alla semplificazione dell’iter sanitario-amministrativo, tale gestione unitaria delle revisioni consentirà anche sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell’Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell’erogazione del servizio da sempre perseguite dall’Istituto.

Certificazione dell'eventuale sopravvenuto aggravamento

Considerato che le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalità dell’accertamento, le Commissioni mediche dell’Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non sono vincolate al disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella in precedenza determinata.

Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

Lo svolgimento da parte dell’Istituto di tutte le attività sanitarie di revisione, una volta completati la fase di ricognizione di tutte le posizioni (invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità) ed il necessario processo di allineamento delle procedure, prefigura anche un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmato per l’anno 2015 nell’ambito di tale attività, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.

Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni operative per la gestione delle diverse attività amministrative e sanitarie nonché quelle relative alle implementazioni del sistema informatico dell’invalidità civile.

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