Eureka Previdenza

L'Assegno Sociale

Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001

(circ.131/2022)

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.

Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.

L'Assegno Sociale

Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001

(circ.131/2022)

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.

Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.

Articolo 70 della legge n. 388/2000

4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000

Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988.

La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:

  • età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione.

Articolo 38 della legge n. 448/2001

4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001.

L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame.

L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a perequazione.

Redditi

4.3 Redditi

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Criterio di competenza

4.4 Criterio di competenza

Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001.

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