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L'Assegno Sociale
Requisiti per il diritto
Requisiti reddituali - Soggetto coniugato, non legalmente ed effettivamente separato
Attenzione - Si considera solo il reddito coniugale.
L'assegno e' corrisposto in misura intera quando il reddito personale, sommato a quello del coniuge, e' inferiore all'ammontare annuo dell'assegno; in misura ridotta quando la somma del reddito personale e di quello del coniuge e' superiore all'ammontare annuo dell'assegno ed inferiore al doppio dell'ammontare annuo dell'assegno. Il soggetto coniugato non ha diritto all'assegno se il reddito personale, sommato a quello del coniuge, supera di due volte l'ammontare annuo dell'assegno (circolare 208/96). Vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000.