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Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati
(circ.90/2015)
Il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 non ha previsto la conferma dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000. In particolare, l'articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000 disponeva che «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)». Le modalità di fruizione dell’incentivo erano state disciplinate con la circolare n. 88/2011.
Pertanto, attesa l’avvenuta abrogazione del decreto n. 158/2000 ad opera del decreto n. 83486/2014, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori nel periodo in cui gli stessi fruiscono delle prestazioni di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, non spetta per assunzioni successive alla data del 30 giugno 2014.
Si precisa che per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, fino alla naturale scadenza.